Il Tar Sicilia ha dato ragione a una laureata in Economia e Commercio con il massimo dei voti e la lode nell’anno accademico 2006/2007 che aveva ricevuto nel 2016 una comunicazione della Segreteria studenti dove le veniva comunicato l’annullamento di quattro esami e del titolo di laurea e le veniva richiesta la restituzione della pergamena di laurea.
La laureata, che esercita la professiore di commercialista e insegna, si era rivolta al Tar Sicilia contestando il superamento del termine di diciotto mesi entro cui la pubblica amministrazione può annullare un provvedimento illegittimo, la mancata motivazione sulle osservazioni presentate dalla ricorrente e il disordine organizzativo accertato nei locali degli archivi e nelle sedi dislocate di raccolta dei verbali e degli statini di esame che non è imputabile alla ricorrente. L’Università degli Studi di Palermo si era costituita in giudizio contro la richiesta.
Il Tar Sicilia aveva accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e nel merito ha ritenuto tardivo il provvedimento impugnato, per avere l’università superato il termine di diciotto mesi previsto per l’esercizio dell’autotutela, nonché sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Università ascoltato i membri della commissione d’esame per verificare con gli stessi le rispettive sottoscrizioni.
La commercialista potrà continuare regolarmente la propria attività lavorativa e l’Università degli Studi di Palermo dovrà provvedere alla refusione del contributo unificato alla ricorrente.