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]]>L’anno 2021 per la famiglia è l’anno dell’assegno unico per i figli con risorse per 3 miliardi di euro, che poi diventeranno 5 nel 2022: a partire da luglio, l’assegno sarà per ogni figlio a carico fino a 18 anni. Il pacchetto è il primo passo del Family Act, la riforma già approvata alla Camera.
Intanto, viene rifinanziato il bonus bebè per tutti i nati nel 2021, ma arrivano anche il congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme. Ci sono aiuti per l’imprenditorialità femminile e 500 euro al mese per le mamme single e disabili. Per le famiglie con Isee sotto i 20 mila euro, c’è un cellulare (o tablet) «prestato» per un anno con abbonamento internet. Confermata la card per i 18enni
Sale a 16 mila euro il tetto per il «bonus mobili», la detrazione al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Le norme della Manovra 2021 stanziano anche 20 milioni di euro a copertura di un bonus idrico da 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia resistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso di acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il bonus è riconosciuto anche per l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina e soffioni doccia.

Ok alla proroga del Superbonus al 110% per tutto il 2022. Si tratta di una estensione di sei mesi più sei, fino alla fine dell’anno per consentire il completamento dei lavori. Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione al 110% potrà essere estesa anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Approvato l’emendamento istitutivo del «bonus vista» per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto per le fasce di reddito meno abbienti proposto da Commissione Difesa Vista Onlus. L’emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10 mila euro.
Viene istituito anche un fondo per la tutela della vista da 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.
Ci saranno 100 milioni di euro in più nel 2021 per l’estensione del bonus tv, lo sconto fino a 50 euro per cambiare i vecchi televisori e arrivare pronti all’appuntamento con le nuove tecnologie di digitale terrestre DVBT2. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera.
Per i redditi più bassi nel 2021 arriverà anche smartphone in comodato d’uso e Internet gratis per un anno. Il «kit digitalizzazione» è previsto per chi vive in famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro e consiste in un cellulare «in comodato d’uso» connesso ad Internet per un anno. Nel kit è incluso l’abbonamento a due «organi di stampa» e l’app IO per i pagamenti digitali alla pubblica amministrazione e il cashback di Stato. Il beneficio è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare. Per poter ottenere il kit occorre avere la Spid. Il finanziamento previsto è di 20 milioni di euro per il 2021.
Confermati gli incentivi auto già previsti nei decreti Rilancio e Agosto con bonus di ulteriori 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi, che si aggiungono agli incentivi esistenti. Inoltre, arriva un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. Sempre però in presenza di rottamazione dell’usato e con sconto aggiuntivo di 2.000 euro da richiedere direttamente al venditore. Bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un’automobile elettrica (valore massimo 30 mila euro) entro il 2021 per chi ha un Isee inferiore ai 30 mila euro. Stanziati 120 milioni di euro per l’elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni ai veicoli commerciali (prevedendo 10 milioni destinati interamente all’elettrico), che potrà accedere all’incentivo di rottamazione.
Sale infine il limite delle emissioni (61-135 g/Km di CO2), con un adeguamento ai nuovi standard di misurazione.
Sempre per partite Iva, autonomi e professionisti la cui attività è stata duramente colpita dalla pandemia è in arrivo con il 2021 una nuova cassa integrazione. La misura dovrebbe essere riservata alle partite Iva iscritte alla gestione separata dell’Inps (sono 300 mila persone) e prenderà il nome di «Iscro» (acronimo di «Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa»). La misura dovrebbe essere finanziata fino al 2023 e prevede un sostegno per 6 mensilità, da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese. Per accedervi il reddito prodotto nell’anno che precede la domanda deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti e comunque non deve essere superiore a 8.145 euro. per accedere al beneficio bisogna anche essere in regola con i contributi e avere aperta la partita Iva da almeno 4 anni.
Un fondo da un miliardo di euro apre la strada al finanziamento di un «anno bianco» fiscale per autonomi e partite Iva: il fondo serve a garantire l’esonero dai minimi contributivi per partire Iva, professionisti e autonomi colpiti dalla pandemia. I requisiti richiesti per accedere al beneficio sono una perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno un terzo (il 33%) e un fatturato complessivo inferiore ai 50 milioni.
Sgravi al 100% per tre anni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L’incentivo scatta per assumere giovani fino a 35 anni. L’esonero sale a 48 mesi per le assunzioni fatte in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per le aziende del Sud è previsto l’esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti fino al 2029.
Via libera al contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, ai proprietari che riducono il canone di affitto di immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario. Il contributo è riconosciuto sino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, da gennaio al 30 giugno 2021, per l’acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i corsi di aggiornamento. Il bonus spetta fino a un massimo di 6mila euro, con un tetto di spesa complessivo di 1 milione per il 2021, ed è utilizzabile solo in compensazione.
Per i comuni che creeranno spazi riservati alla sosta gratuita per chi ha difficoltà nella mobilità e per le future mamme sono previsti 4 milioni di euro di stanziamento per il 2021 e 2022 (ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021).










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]]>L’importo degli aiuti per ogni singola impresa varia da 5mila euro a un massimo di 35mila. Per quel che riguarda la simulazione delle imprese che usufruiranno dei fondi regionali, ci si attesta attorno alle 3700 aziende, considerando che, ogni azienda usufruisca del tetto massimo disponibile di 35mila euro. Se l’importo utilizzato dalle aziende sarà di 12mila euro di media per ognuna, potrebbero essere 6mila le imprese che ne beneficeranno. La dotazione finanziaria è di 125 milioni di euro.
Con BonuSicilia la Regione intende fornire liquidità alle aziende più piccole, per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown, come previsto dalla Legge di stabilità regionale 2020-2022. Le risorse finanziarie (europee, nazionali e regionali) provengono da una specifica riprogrammazione del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Possono accedere a BonuSicilia le aziende artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere:
classificate come microimprese (cioè con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
che hanno sede legale e/o operativa in Sicilia alla data del 31 dicembre 2019;
che hanno avuto l’attività economica sospesa durante il lockdown. Possono altresì accedere le imprese alberghiere che non hanno esercitato l’attività economica, ovvero che abbiano avuto una diminuzione di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020.
Come funziona il Bonus Bancomat: 300 euro per chi paga con carte
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
BonuSicilia prevede:
Una tantum di 5 mila euro alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
Una tantum di 6 mila euro alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale
forfettario nell’anno di imposta 2018;
5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume
d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario
nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro).
COME FARE
Per partecipare a BonuSicilia è necessario:
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
L’Avviso sarà pubblicato il 18 settembre 2020 sulla Gurs, sul sito del Dipartimento regionale Attività Produttive e
su EuroInfoSicilia.
Priorità sarà data alle imprese più piccole. Al bando, infatti, potranno accedere “tutte le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi”. L’aiuto è destinato solamente alle aziende che occupano meno di 10 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni.

Bonus 500 per PC o 200 euro per Tablet: come richiederlo
Bonus 1.000 euro, a chi spetta e quando arriva
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]]>Guarda anche
Dopo le problematiche verificatesi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, arriva un ulteriore aiuto per le famiglie italiane per l’acquisto di dispositivi tecnologici e rete internet. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dello Sviluppo Tecnologico ha firmato i decreti che permettono l’erogazione di bonus da 500 euro per l’acquisto di pc, tablet e attivazione di servizi a banda larga. Il bonus, però, è diviso in due voucher diversi e cambia in base al reddito:
Se in un primo momento l’incentivo per i dispositivi riguarderà le famiglie con reddito fino a 20 mila euro, il secondo interesserà anche i nuclei fino ai 50mila euro. In altre parole, il bonus arriverà a settembre per i nuclei appartenenti alla prima fascia ed entro il 2020 per quelli con Isee superiori ai 50mila euro. Dal Ministero è stato inoltre confermato che sono già previsti 85 milioni da destinare alla prima fase per le richieste di circa 170mila famiglie. Non è tutto: anche le imprese potranno beneficiare di questo bonus, che varierà da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro per le connessioni internet. Ecco i bonus nel dettaglio:
Oltre ai bonus PC per le famiglie italiane, il Ministero dello Sviluppo Tecnologico ha fatto sapere che è prevista l’istituzione di un Piano Scuola da 400 milioni di euro per l’attivazione di servizi Internet in banda larga in circa 32mila istituti scolastici italiani. In un intervento a Tiscali la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, ha dichiarato che “questa è solo la prima fase delle misure di sostegno che il Comitato banda ultra larga da me presieduto ha deliberato per promuovere la domanda di servizi di connettività in tutto il Paese”. L’invito della ministra è dunque quello di “mirare all’indipendenza tecnologica nei confronti dell’estero, a preservare la nostra sovranità digitale, ma dobbiamo muoverci in un’ottica europea rispettando un quadro di regole che ci permetta di preservare la privacy di tutti i nostri dati e ci protegga dal rischio di intrusioni esterne”.
Il Ministero non ha ancora chiarito la procedura che si dovrà seguire per poter fare la richiesta del bonus. Dal mese di settembre potrebbe essere attivata da Infratel una piattaforma per gestire i flussi e le richieste e attraverso la quale le famiglie e le imprese potranno registrarsi.
Coloro, quindi, che rientrano nei requisiti e che vogliono richiedere il bonus pc e tablet potranno fare richiesta seguendo la procedura prevista dal Ministero. Una volta inseriti i dati richiesti, riceveranno un voucher – di importo variabile – che sarà possibile utilizzare per per l’acquisto di pc, tablet e apparecchi tecnologici o l’attivazione di connettività veloce e a banda larga.
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]]>Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE consulta il sito dell’INPS.
Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
Se non hai la tua identità digitale richiedila (SPID e CIE 3.0)
Sei un cittadino?
Come già detto il “Bonus Vacanze” sarà digitale (presto ti forniremo indicazioni precise sull’app per smartphone a cui dovrai accedere per ottenerlo).
Non dovrai stampare nulla, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone e ti basterà mostrarlo all’albergatore, quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.
Sei una struttura turistica ricettiva?
Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!
Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate: presto sarà disponibile una Guida d’uso sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre, il bonus:
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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]]>Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio da 55 miliardi di euro che, all’articolo 119, contiene anche la misura che eleva al 110% la percentuale della detrazione per i lavori agevolati da ecobonus e sismabonus.
La condizione per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% è quella di eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% anche:
– gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
– i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
– le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.
Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali, godono della nuova aliquota del 110%. Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per:
– i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%);
– lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
– Interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).
Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.
Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.
Gli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto e sostituzione degli impianti termici) effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, eseguiti su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale non sono detraibili con il superbonus 110%.
– prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
– unità immobiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
– seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus per gli interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.
La strada scelta dal Decreto è, in definitiva, un compromesso tra la totale esclusione e la completa inclusione delle seconde case unifamiliari dall’ambito di applicazione del superbonus, di cui si è discusso nei giorni scorsi.
In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potrà optare per:
– un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
– la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.
Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire:
– il ‘visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il ‘visto di conformità’ è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all’opzione scelta andranno comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;
– per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all’Enea secondo modalità che saranno definite successivamente;
– per gli interventi di miglioramento sismico, la ‘asseverazione’ dell’efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da professionisti specializzati in questo campo.
Le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili. I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.
I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
– bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
– agevolazioni mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
– verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
– ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
– sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
– bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.
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]]>Bonus ristrutturazione: “Una rivoluzione per l’economia e l’ambiente“: così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Riccardo Fraccaro, ha definito l’approvazione del Bonus ristrutturazione al 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni.
“Il superbonus al 110% consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. I cittadini che effettuano questi lavori otterranno una Bonus ristrutturazione pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all’azienda che ha effettuato i lavori. L’impressa a suo volta potrà cedere illimitatamente il credito a fornitori e anche istituti bancari ottenendo immediata liquidità.
Lo scopo del Bonus ristrutturazione è di “creare un virtuoso meccanismo di mercato in cui i cittadini effettueranno lavori di ristrutturazione senza alcun esborso, le Pmi lavoreranno di più grazie ai maggiori incentivi, gli istituti di credito o le grandi imprese pagheranno meno tasse e lo Stato vedrà aumentare l’occupazione e il Pil”.
“Abbiamo previsto la condizione che si ottenga un miglioramento complessivo di due classi energetiche, o il passaggio da classe B a classe A, per dare un impulso ancora maggiore alla tutela ambientale. Con il Bonus ristrutturazione al 110% la messa in sicurezza del territorio diventerà accessibile a tutti in un’ottica di prevenzione. L’edilizia torna ad essere il volano dello sviluppo e l’ambiente diventa centrale per le politiche di governo: grazie a questa norma il nostro Paese sarà un modello all’avanguardia nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Lo Stato torna a fare lo Stato e si fa carico degli interventi per l’efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici.
Bonus: Come funziona
Il Bonus ristrutturazione al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica per rilanciare l’attività edilizia aumenta l’aliquota della detrazione fiscale che spetta per interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Bonus ristrutturazione: L’articolo 128 del decreto rilancio, nel dettaglio
Bonus ristrutturazione: Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto- legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria . I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (…) al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
17. Nel Bonus ristrutturazione rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.
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