come fare domanda Archivi - Younipa - Università, Lavoro e opportunità Notizie a voce alta: la tua Tue, 16 Jun 2020 10:55:05 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.younipa.it/wp-content/uploads/2025/03/favicon.webp come fare domanda Archivi - Younipa - Università, Lavoro e opportunità 32 32 Concorso scuola. Al via le domande: ecco come fare domanda https://www.younipa.it/concorso-scuola-al-via-le-domande-ecco-come-fare-domanda/ Tue, 16 Jun 2020 06:14:36 +0000 https://www.younipa.it/?p=34878 Al via le domande per il concorso ordinario secondaria. L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online, sul...

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Al via le domande per il concorso ordinario secondaria. L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online, sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero.

Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 il Ministero ha dato il via al nuovo concorso a posti comuni e di sostegno per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado.

La procedura concorsuale, bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale, è finalizzata alla copertura di complessivi 33.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio che comprende gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Tabelle con la ripartizione regionale dei posti comuni e su sostegno

Normativa di riferimento

Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 – bando concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020 – Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Invio domanda

COME: L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online, sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero

QUANDO: a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Come accedere a Istanze on-line

Si possono utilizzare le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale SPID. In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze OnLine.

Per ottenere l’abilitazione al servizio: nella pagina dedicata sono disponibili le guide

Quante domande

Ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado oltre che per le distinte e relative procedure sul sostegno. La richiesta di partecipazione a più procedure concorsuali dovrà essere effettuata mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione dei concorsi a cui si intenda partecipare.

Chi può partecipare

Potranno partecipare, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

atitolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

btitolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

Per i posti Itp accedono i candidati i possesso del diploma e senza i 24 CFU, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025.

Per i posti di sostegno del concorso ordinario secondaria sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

I candidati iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019 saranno ammessi con riserva. La riserva sarà sciolta positivamente solo se conseguiranno il titolo entro il 15 luglio prossimo.

Prove d’esame

Il concorso ordinario secondaria si articola in una prova scritta (posti di sostegno) o due prove scritte (posti comuni), in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. Può essere prevista una prova preselettiva.

Prova preselettiva

Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione computer-based, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorsoTale prova è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica.

La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

  • capacità logiche: 20 domande;
  • capacità di comprensione del testo: 20 domande;
  • conoscenza della normativa scolastica: 10 domande;
  • conoscenza della lingua inglese: 10 domande;

I quesiti saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.

DURATA: 60 minuti.

SUPERAMENTO DELLA PROVA: sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono inoltre ammessi coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Prima prova scritta – posti comuni

Distinta per ciascuna classe di concorso, è composta da uno a tre quesiti. Ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento.

DURATA: 120 minuti

PUNTEGGIO MASSIMO: 40 punti. La prova è superata conseguendo un punteggio minimo di 28 punti.

Seconda prova scritta – posti comuni

2 quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso.

DURATA: 60 minuti

PUNTEGGIO MASSIMO: 40 punti. La prova è superata conseguendo un punteggio minimo di 28 punti.

Prova orale – posti comuni

E’ finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC.

DURATA: 45 minuti

IN COSA CONSISTE: nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

PUNTEGGIO MASSIMO: 40 punti. La prova è superata con un punteggio non inferiore a 28 punti.

Prova scritta – posti di sostegno

Concorso scuola. La prova scritta, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

DURATA: 120 minuti

PUNTEGGIO MASSIMO: 40 punti. La prova è superata conseguendo un punteggio minimo di 28 punti.

Concorso scuola. Prova orale – posti di sostegno

La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

DURATA: 45 minuti

PUNTEGGIO MASSIMO: 40 punti. La prova è superata con un punteggio non inferiore a 28 punti.

Concorso scuola. Cosa studiare

Il programma d’esame delle prove concorsuali è contenuto nell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020 e consta in una parte generale e in altre parti differenziate per secondaria di I e II grado, singole classi di concorso e sostegno.

La parte generale prevede anche la conoscenza delle principali norme scolastiche:

  • Costituzione della Repubblica italiana;
  • Legge 107/2015;
  • autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al dPR 275/1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  • ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni;
  • governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I);
  • stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; DM 850/2015 relativo all’anno di formazione e di prova per docenti neo-assunti);
  • compiti e finalità di Invalsi e Indire;
  • il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013);
  • normativa generale per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati)
  • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19.02.2014);
  • Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18.12.2014);
  • Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015).

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Coronavirus. Reddito di Emergenza 2020: Come funziona, Cos’è, Come e chi può fare domanda https://www.younipa.it/coronavirus-reddito-di-emergenza-2020-come-funziona-cose-come-e-chi-puo-fare-domanda/ Mon, 11 May 2020 14:45:02 +0000 https://www.younipa.it/?p=32737 Il Reddito di emergenza è un nuovo bonus Inps per le persone in difficoltà che prevede un sostegno...

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Il Reddito di emergenza è un nuovo bonus Inps per le persone in difficoltà che prevede un sostegno economico fino a 800 euro.

I beneficiari percepiranno una somma in denaro tra 400 e 800 euro. Le domande andranno presentate all’Inps entro fine giugno o luglio 2020.

Il beneficio fa parte delle nuove misure per affrontare l’emergenza coronavirus previste dal c.d. decreto ‘Rilancio’ che il Governo approverà a breve. 

Il Reddito emergenza (Rem) è una nuova forma di sostegno al reddito per aiutare i cittadini più in difficoltà che non accedono ad altri aiuti, quali il bonus 600 euro o il Reddito di cittadinanza. Si tratta di un contributo economico, di importo compreso tra 400 e 800 euro, variabile in base alla composizione del nucleo familiare. Possono richiederlo, ad esempio, disoccupati e lavoratori in nero.

La misura rientra nel pacchetto di ammortizzatori sociali e di misure per il lavoro che fa parte del decreto maggio 2020, definito dl Rilancio, contenente tutti gli interventi previsti per la cosiddetta fase 2 del piano messo in campo dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19. Il provvedimento legislativo è in fase di valutazione e dovrebbe essere pubblicato entro breve tempo in Gazzetta Ufficiale.

Stando alla bozza del decreto legge, il Rem affiancherà il Rdc e le altre indennità che saranno rifinanziate, quali l’indennizzo per partite Iva, autonomi e stagionali, i congedi parentali e i voucher babysitter per i genitori con figli. Sarà erogato per 3 mesi

REQUISITI

 Il Reddito di emergenza per disoccupati e persone in difficoltà è rivolto ai cittadini che non hanno diritto al Reddito di cittadinanza e ad altri ammortizzatori sociali introdotti dal c.d. decreto ‘Cura Italia’.

In sostanza, possono rientrare tra i beneficiari del nuovo bonus colf e badanti, lavoratori in nero o che hanno perso il lavoro, e tutti coloro che sono esclusi dagli altri aiuti. Dunque tutte le persone che non hanno sostegni al reddito hanno diritto a presentare la domanda Reddito di emergenza.

 In base a quanto previsto dalla bozza del decreto maggio 2020, per richiedere il Reddito emergenza il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:

  • Il richiedente deve avere residenza in Italia.
  • Valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore all’ammontare del beneficio.
  • Valore del patrimonio mobiliare familiare, riferito al 2019, inferiore a 10.000 euroaccresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;
  • Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEinferiore a 15.000 euro;
    nessun componente del nucleo familiare deve percepire o aver percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • non essere detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Anche i percettori del Reddito di cittadinanza possono richiedere il Reddito di emergenza, ma solo se l’importo del Rdc è inferiore al Rem. 

In questo caso il Reddito di emergenza può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari all’importo totale del Rem.

I beneficiari riceveranno un sostegno economico, con importo minimo di 400 euro e fino ad un tetto massimo di 800 euro. Il beneficio dipenderà dalla composizione del nucleo familiare. Per quanto tempo? Il Reddito emergenza è una misura temporanea e sarà erogato per 3 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda.

CALCOLO REDDITO EMERGENZA

Come si calcola il Reddito di emergenza? Il Rem viene calcolato utilizzando il parametro di scala di equivalenza previsto per il Reddito di cittadinanza.

L’ammontare dell’agevolazione è determinato moltiplicando il valore base di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 800 euro.

COME FARE DOMANDA

Considerato che l’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) è l’ente designato alla gestione della misura, la richiesta Rem andrà presentata all’Inps.

Sul portale web www.inps.it sarà predisposta una apposita sezione Reddito di emergenza modulo, da utilizzare per presentare la domanda Rem in via telematica.

La bozza del decreto “Rilancio” prevede che le domande di Reddito emergenza possano essere presentate entro il 31 luglio, ma la scadenza potrebbe essere anticipata al 30 giugno.

Per utilizzare i servizi online Inps occorre autenticarsi mediante PIN Inps, identità SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Generalmente, l’Istituto mette a disposizione anche altre modalità non telematiche per richiedere le prestazioni, attraverso Contact Center integrato e i servizi gratuiti dei Patronati.

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