commissione Archivi - Younipa - Università, Lavoro e opportunità Notizie a voce alta: la tua Tue, 05 May 2020 15:30:13 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.younipa.it/wp-content/uploads/2025/03/favicon.webp commissione Archivi - Younipa - Università, Lavoro e opportunità 32 32 Gli aspiranti avvocati chiedono certezze https://www.younipa.it/gli-aspiranti-avvocati-chiedono-certezze/ Tue, 05 May 2020 15:30:07 +0000 https://www.younipa.it/?p=32318 Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un...

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Il percorso di studi in Giurisprudenza è, notoriamente, tra i più lunghi e tortuosi per l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli aspiranti Avvocati affrontano un esame di abilitazione oltremodo gravoso, soprattutto in ragione delle sue modalità di svolgimento: un’unica sessione all’anno, basata su tre elaborati scritti nell’arco di tre giorni consecutivi, con migliaia di candidati costantemente sovraffollati.

Correzione e pubblicazione dei risultati richiedono circa 7 mesi. Segue poi un impegnativo esame orale nei mesi successivi. All’esito di queste prove, la percentuale di promossi è di circa il 30%. Insomma, oltre un anno di attese e pazienza. Un unicum fra gli esami di abilitazione alle libere professioni, dove sono solitamente previste almeno due sessioni annuali e modalità di svolgimento di gran lunga più agevoli. Il tutto è preceduto da 18 mesi (almeno) di pratica forense a tempo pieno, quasi sempre non remunerata e priva di qualsivoglia tutela. Si è Avvocati in media alla soglia dei trent’anni, senza aver avuto, fino a quel momento, la possibilità di costruire alcun progetto di vita personale e familiare. Un percorso per molti insostenibile e senza eguali, specialmente se comparato con altri Paesi europei, dove l’esame di abilitazione, non necessariamente meno impegnativo, è però parte integrante o conclusiva di un percorso universitario, con età media di accesso alla professione sensibilmente più bassa.

Quest’anno, per giunta, l’epidemia da Covid-19 ha bloccato la correzione degli elaborati – sul cui stato di avanzamento non c’è, fino ad ora, notizia certa – e ha aggiunto ulteriori incognite. Uno “stallo” ignorato dalla politica, che costringerebbe i candidati a sostenere in via cautelativa la prova scritta anche nella sessione 2020 con numeri, già normalmente insostenibili, che rischierebbero di non consentirne lo svolgimento, viste le contingenti esigenze di distanziamento sociale. È un rischio tutto a danno dei praticanti, che necessita di essere scongiurato attraverso l’integrazione dei componenti delle Sottocommissioni e tramite adeguati accorgimenti operativi, atti a garantire, entro una data certa, e comunque con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo per l’iscrizione al successivo bando d’esame, le più trasparenti, puntuali e precise correzioni possibili degli elaborati di dicembre 2019, svolti da oltre 20.000 persone.

Ma non basta: i drammatici eventi degli ultimi mesi e gli effetti futuri della pandemia giustificano la previsione eccezionale di “prove scritte abilitanti”, dichiarando idonei all’abilitazione forense i candidati che abbiano conseguito la valutazione positiva degli elaborati scritti ed escludendo lo svolgimento di prove orali. Ciò consentirebbe alle Commissioni di svolgere i propri lavori in tempi meno stringenti, permettendo un’attenta valutazione delle prove scritte, nonché la conclusione della procedura di abilitazione ragionevolmente entro il prossimo mese di ottobre, con sensibile riduzione dei rischi per la prossima sessione 2020.

In ogni caso, ove si insistesse nel mantenimento della prova orale per la sessione 2019, occorrerà prevedere una “ultrattività dell’esito positivo dello scritto” la quale consentirebbe, in primo luogo, ai candidati idonei alle prove scritte 2019 di poter accedere nuovamente alla prova orale nella successiva sessione senza l’onere dello “scritto cautelativo” e, in secondo luogo, determinerebbe l’effetto positivo di evitare una “nuova verifica” di idoneità nella redazione di atti e pareri, già dimostrata, in favore della sola prova orale.

La correzione delle ultime prove scritte non è peraltro l’unica questione irrisolta: riteniamo infatti necessario provvedere ad un celere completamento delle prove orali della sessione 2018, ad oggi non ancora ultimate in alcuni distretti di Corte d’Appello, eventualmente ricorrendo a modalità a distanza. Infine, chiediamo che sia garantito a tutti i laureati in Giurisprudenza dell’anno accademico 2018/2019, a prescindere dalla sessione di laurea,  per la pratica forense, estendendo tali misure anche ai tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 presso gli uffici giudiziari. La dignità di migliaia di giovani professionisti non può essere calpestata da interventi frettolosi e irrazionali.

Gli aderenti:A.Gi.For – Associazione Giovanile ForenseCoordinamento Abilitazione ForenseCo.gi.ta. – Coordinamento Giovani Giuristi ItalianiErga Omnes – Coordinamento per i Diritti Umani nella professioni legaliComitato NO Riforma ForenseGenerazione YpsilonComitato per l’Esame di AvvocatoLink- Coordinamento Universitario

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Esame di Stato 2020, ecco criteri e modalità https://www.younipa.it/esame-di-stato-2020-ecco-criteri-e-modalita/ Sun, 19 Apr 2020 16:47:00 +0000 https://www.younipa.it/?p=31191 Esame di Stato, ecco criteri e modalità di scelta dei commissari interni La Ministra Azzolina...

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Esame di Stato, ecco criteri e modalità di scelta dei commissari interni

La Ministra Azzolina ha firmato l’ordinanza relativa agli esami di Stato. Innanzitutto, il decreto ricorda che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.Il dirigente scolastico dell’istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell’istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI.

I criteri con cui tutto ciò avviene sono i seguenti:

– ciascuna classe terminale, statale o paritaria – ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio – confluisce in una sola commissione;

– l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

– l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;

– l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:

1) tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

2) tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;

3) tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto di seconda prova scritta, già individuata dal d.m. n. 28 del 2020;

4) qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);

5) in via residuale, tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.

Per quanto riguarda le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell’allegato.

Per quest’anno scolastico ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.

Il dirigente scolastico o coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.

Ma quali sono i criteri adottati dal consiglio di classe per scegliere i commissari? L’ordinanza riporta che tali criteri sono:

– i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le scuole, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, “non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010”;

– i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);

– il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;

– per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

– i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;

– è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

Infine, l’ordinanza ricorda che nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

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