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Non c’è più la zona rossa a Palermo, ma anche in occasione di questo 1 maggio le restrizioni non mancheranno. Se da un lato c’è un’Italia gialla che si prepara a vivere una giornata di festa da trascorrere all’aperto con gli amici, dall’altra c’è una Sicilia arancione che guarda ancora con il binocolo le tanto agognate riaperture. Per non parlare di Palermo che, a seguito delle ordinanze di Orlando, si ritrova formalmente arancione ma di fatto quasi in zona rossa.

Oggi e domani, infatti, è vietato l’accesso alle spiagge cittadine da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari. Sarà consentito solo ed esclusivamente per l’attraversamento e per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni. Confermato, invece, il divieto di stazionamento nel Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia. Vietate le attività sportive in tutte le aree pedonali, oltre all’interruzione del traffico pedonale e veicolare dalle 18 alle 22 in diverse vie e piazze del centro storico cittadino, anche nei pressi dei luoghi della movida.

LA SITUAZIONE IN SICILIA:

Spostamenti e visite ad amici e parenti

È consentito spostarsi senza limitazioni all’interno del proprio comune. Gli spostamenti fuori dal comune possono avvenire per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da specificare nell’autocertificazione. È possibile, all’interno del comune, andare a trovare una sola volta al giorno parenti e amici, in massimo 4 persone oltre ai minori conviventi.

Bar e ristoranti

Resta il divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: fino alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.


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Negozi

Restano aperte le attività commerciali diverse dalla ristorazione e di vendita al dettaglio, come negozi d’abbigliamento, parrucchieri e barbieri. Resta comunque obbligatorio tenere conto delle misure anti-Covid, dunque obbligo di mascherine, distanziamento interpersonale di almeno un metro, ingressi contingentati, dispenser con gel igienizzanti,  la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Sport

Si può svolgere attività sportiva all’aperto e a livello individuale, nell’ambito del proprio comune di residenza. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

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Palermo in zona arancione, cosa è consentito fare e cosa no: il punto https://www.younipa.it/palermo-in-zona-arancione-cosa-e-consentito-fare-e-cosa-no-il-punto/ Wed, 28 Apr 2021 16:50:26 +0000 https://www.younipa.it/?p=63154 Il tanto auspicato cambio di colore per Palermo è arrivato. Non sarà la zona gialla...

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Il tanto auspicato cambio di colore per Palermo è arrivato. Non sarà la zona gialla che consente alle attività economiche di tornare alla quasi normalità, ma alcune restrizioni verranno comunque meno. Boccata d’ossigeno per negozi, parrucchieri e barbieri, ma resta comunque vietato consumare cibi e bevande all’interno dei locali.

Di seguito una sintesi sulla normativa che da domani tornerà operativa in città:

Spostamenti e visite

Resta consentito spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Possono entrare e uscire dai comuni e dalle province tutti coloro che saranno muniti delle “certificazioni verdi Covid 19”: quella di avvenuta vaccinazione o di guarigione, entrambe valide 6 mesi, o l’esito di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. Torna possibile, all’interno del comune, andare a trovare una sola volta al giorno parenti e amici, in massimo 4 persone oltre ai minori conviventi.

Attività sportiva

È possibile svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale ma non sono consentiti né gli sport di contatto né quelli di squadra. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.


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Scuola e Università

Per la scuola, valgono le stesse regole delle zone gialle: è assicurato in presenza lo svolgimento di nidi e micronidi, scuola dell’infanzia (materna), elementari e scuole medie. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. All’Università esami e tesi di laurea in presenza.

Bar e ristoranti

Confermato il divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

  • fino alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Negozi

Riaprono negozi d’abbigliamento, parrucchieri e barbieri. Resta comunque obbligatorio tenere conto delle misure anti-Covid, dunque obbligo di mascherine, distanziamento interpersonale di almeno un metro, ingressi contingentati, dispenser con gel igienizzanti,  la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

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Più che zona rossa sarà un vero “lockdown”. Da oggi sino al 14 aprile Palermo sarà una città blindata. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è entrata in vigore la scorsa mezzanotte e varrà per tutto il territorio comunale del capoluogo siciliano. I palermitani dovranno dunque limitare sensibilmente gli spostamenti e quei comportamenti che avevano determinato nei giorni scorsi un innalzamento della curva dei contagi sforando le 250 unità per 100mila abitanti. A differenza dei giorni di Pasqua, questa zona rossa non consentirà deroghe come le visite a parenti e amici.

SPOSTAMENTI: Da oggi e per i prossimi 8 giorni a Palermo è vietato uscire da casa se non per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, e muniti di autocertificazione. Vige poi il divieto di spostamento anche al di fuori del comune di residenza, a meno che non vi sia un giustificato e certificato motivo. Le passeggiate sono consentite nei pressi delle proprie abitazioni, ed è sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ vietato invece l’ingresso e l’uscita, nonché il transito, per raggiungere le seconde case. È permesso il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali, raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e le attività imprenditoriali non differibili connesse al ciclo biologico di piante.


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SCUOLE: Per quanto riguarda le scuole si applicheranno le disposizioni nazionali. L’attività scolastica e didattica sarà quindi in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la Dad.

NEGOZI: Resteranno chiusi i negozi di calzature e abbigliamento (tranne quelli per bambini) e i centri commerciali, aperti i negozi di generi alimentari, le edicole e altri beni di prima necessità, dalle farmacie alle tabaccherie ai prodotti di elettronica e le librerie.

BAR E RISTORANTI: Asporto e domicilio in bar e ristoranti, il primo solo fino alle 18. Lo stop riguarda anche i mercati, a parte quelli di prodotti alimentari, i parrucchieri e i barbieri.

ATTIVITÀ SPORTIVA: L’attività sportiva è consentita in zona rossa ma bisogna restare nel proprio comune, a meno che non sia necessario spostarsi in un altro comune per indisponibilità di strutture idonee nel proprio comune. Per attività come running o ciclismo si possono varcare i confini comunali nel caso in cui lo spostamento sia funzionale all’attività sportiva, e il punto di partenza e di arrivo siano nello stesso comune.

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Il presidente della Regione siciliana ha dichiarato Palermo zona rossa a causa del covid. L’ordinanza parte dalla mezzanotte di oggi e dura fino al 14 aprile compreso. Già oggi erano usciti i dati provvisori sull’andamento della pandemia nel capoluogo negli ultimi sette giorni con dati allarmanti.


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Palermo, infatti, ha superato la soglia critica dei 250 nuovi contagi per centomila abitanti calcolata sugli ultimi sette giorni. La decisione è stata presa dopo che il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in una nota inviata al presidente della Regione, Nello Musumeci, ha chiesto “nel confermare le già rappresentate preoccupazioni in merito al trend in costante aumento del numero dei contagi sul territorio cittadino…, di valutare l’applicazione delle misure restrittive consentite dalle norme…, cosi’ come peraltro adottate in relazione ad altri Comuni della Regione”. Orlando nella missiva ha fatto riferimento, in particolare, alla “aumentata pressione in termini di accessi presso i nosocomi, nonché all’incremento di pazienti positivi presso le Usca dal 40% all’85% negli ultimi trenta giorni'”.

Palermo in zona rossa, cosa si può e cosa non si può fare

SPOSTAMENTI: Sarà vietato uscire da casa, se non per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità” da autocertificare. Divieto di spostamento dunque all’interno del proprio comune e ovviamente anche all’esterno o fuori regione, sempre che non sia giustificato e certificato. Le passeggiate sono consentite solo nei pressi delle proprie abitazioni. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le seconde case (abitazioni non principali). È permesso il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali, raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e le attività imprenditoriali non differibili connesse al ciclo biologico di piante.

SCUOLA: Le scuole resteranno aperte solo fino alla prima media. Restano in presenza le lezioni per gli studenti disabili. Per tutte le altre scuole, compresa l’Università, le lezioni resteranno a distanza.

NEGOZI, BAR, RISTORANTI E ALTRE ATTIVITÀ: Chiusi i negozi di calzature e abbigliamento (tranne quelli per bambini) e i centri commerciali, aperti i negozi di generi alimentari, le edicole e altri beni di prima necessità, dalle farmacie alle tabaccherie ai prodotti di elettronica e le librerie. Asporto e domicilio in bar e ristoranti, il primo solo fino alle 18. Stop ai mercati, a parte quelli di prodotti alimentari. Niente parrucchieri né barbieri. I cinema, i teatri, le palestre e le piscine restano chiusi come avviene ormai da mesi.

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Italia zona arancione oggi: tutte le regole e cosa si può fare https://www.younipa.it/italia-zona-arancione-oggi-tutte-le-regole-e-cosa-si-puo-fare/ Mon, 04 Jan 2021 00:06:06 +0000 https://www.younipa.it/?p=48074 L’Italia torna zona arancione per un giorno. Oggi, 4 gennaio, si applicano regole più soft...

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L’Italia torna zona arancione per un giorno. Oggi, 4 gennaio, si applicano regole più soft -dagli spostamenti ai negozi- secondo le misure del decreto Natale.

Una ‘tregua’ dopo i primi 3 giorni del 2021 e in attesa del ripristino della zona rossa per il 5 gennaio e per l’Epifania.

Si allenta per 24 ore la stretta relativa a spostamenti, negozi, bar, ristoranti.


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Italia zona arancione: Coprifuoco e Spostamenti

Oggi continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione.

E’ utile ricordare che il decreto Natale prevede che ci si possa muovere dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione.

“Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione),

con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali” è il testo inserito nelle risposte alle Faq online considerate dal governo.

Dopo il ‘quasi lockdown’ dei primi giorni dell’anno, all’interno del proprio comune si può uscire liberamente per una passeggiata o per acquisti, rispettando sempre la distanza di un metro dagli altri e indossando la mascherina.

Italia zona arancione: Autocertificazione

L’autocertificazione è necessaria per spostamenti all’interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare movimenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute.

Per praticità potrebbe essere utile uscire con una autocertificazione già compilata, ma è possibile riempire il modulo durante i controlli eventuali eseguiti dalle forze dell’ordine.

Italia zona arancione: Negozi, Bar e Ristoranti

Oggi è consentita la riapertura dei negozi con orari fino alle 21, per evitare che i clienti si concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all’asporto fino alle 22 e di consegna al domicilio.

Italia zona arancione: Seconda casa

Nelle Faq del governo, inoltre, si fa notare che fino al 6 gennaio “gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni.

È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente”.

Nel periodo considerato, quindi, “lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.

Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa”.

Italia zona arancione: Sanzioni

Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, “eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”.


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SPORT. cosa può fare o non si può fare? Le risposte alle domande più frequenti https://www.younipa.it/sport-cosa-puo-fare-o-non-si-puo-fare-le-risposte-alle-domande-piu-frequenti/ Mon, 26 Oct 2020 15:46:54 +0000 https://www.younipa.it/?p=41752 Le risposte alle domande più frequenti su cosa è possibile e cosa è vietato nel...

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Le risposte alle domande più frequenti su cosa è possibile e cosa è vietato nel settore dello sport dopo l’ultimo DPCM

Vi invitiamo a leggere quanto di seguito riportato e se non troverete risposta alle vostre domande potrete inviarle al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

1. I Centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.


2. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.


3. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.


4. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?

Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020.


5. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM.


6. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

La lettera e) dell’art. 1, comma 9 del DPCM specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Essa pone quindi una deroga implicita e una specialità rispetto a quanto previsto dalla lettera f).

Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.


7. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.


8. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.


9. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L’art. 1, comma 9, lettera mm) prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni sportive di interesse nazionale (come previsto dalla lettera e) del medesimo comma 9). La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal CTS.


10. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione.

Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.


11. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f9 del DPCM.


12. Studi di personal training one to one possono proseguire?

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.


13. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.


14. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.


15. È possibile svolgere l’attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”.

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.


16. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo se tali attività sono svolte in un presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogate come prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM.

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Sicilia. Nuova ordinanza, cosa si può fare e cosa riapre https://www.younipa.it/sicilia-nuova-ordinanza-cosa-si-puo-fare-e-cosa-riapre/ Mon, 18 May 2020 06:40:48 +0000 https://www.younipa.it/?p=33148 Riaprono i negozi, bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, e non solo d’asporto. In Sicilia riaprono...

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Riaprono i negozi, bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, e non solo d’asporto.

In Sicilia riaprono bar, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dal 25 maggio musei, archivi storici e biblioteche. I negozi e gli artigiani possono restare aperti fino alle 23.30, ma restano le chiusure nei festivi. Questa in sintesi l’ordinanza in vigore da domani, lunedì 18 maggio, sulla nuova fase 2 in Sicilia firmata dal governatore Nello Musumeci. E c’è una novità, che già sappiamo scatenerà molte perplessità, quello dell’obbligo dell’uso delle mascherine. 

Ecco l’ordinanza e cosa riparte in Sicilia.

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

In Sicilia, sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le «linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative» approvate in data 16 maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. Le misure si riferiscono ai settori ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, ere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Il mancato rispetto delle Linee guida, determina la sospensione dell’attività. Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari).

Sono, altresì, autorizzati i mercati, le ere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei. mercati rionali.

ATTIVITA’ DI CATERING

Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall’8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le speciche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purchè nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

RIENTRO IN SICILIA

Chiunque faccia ingresso in Sicilia, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di talune Regioni, ha lobbligo di: registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonchè al proprio Comune di residenza o domicilio; permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti E coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

COLLEGAMENTI CON CALABRIA E ISOLE MINORI

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Mit di concerto con il Ministro della Salute. In vista dell’avvio della stagione turistica, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza

IN SICILIA E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

MUSEI, ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE

I musei, gli archivi storici e le biblioteche della Sicilia saranno aperti al pubblico a partire dal 25 maggio. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza. Dalla data di entrata in vigore è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanicazione, nonchè agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.

 Quando riapriranno in Sicilia DISCOTECHE, TEATRI E CINEMA ALL’APERTO

Sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico, nonchè ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e «in forma statica».

Nella stessa data dell’8 giugno è autorizzata l’apertura delle discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanicazione, nonchè agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

ATTIVITA’ SPORTIVE. PISCINE DAL 25 MAGGIO

Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufcienti, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti.

CHIUSURA  DI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di speciche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali ssate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione; comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Asp provvedono a trasmettere in un apposito «elenco unico giornaliero» alle prefetture.

SPIAGGE in Sicilia

Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi nalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonchè, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplicativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia). E’ consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purchè sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanicazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufcienti.

STRUTTURE RICETTIVE

Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonchè i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

SERVIZI ALLA PERSONA in Sicilia

Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

ATTIVITA’ COMMERCIALE E ARTIGIANALI

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate 5 nei centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonchè tutte le attività artigianali. In modo specico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni pratiche dove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVI

E’ disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i orai. E’ autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonchè dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e gli outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.

PROLUNGAMENTO APERTURE E RINUNCIA AL GIORNO DI CHIUSURA

Per il termine di efcacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al ne di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23.30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplicativo bar, pub e ristoranti).

STAGE PROFESSIONALI E TIROCINI FORMATIVI

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), nalizzati alla formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.

MOBILITA’ INFRAREGIONALE LIBERI

Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E MARITTIMO

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente no al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità. Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Le altre ordinanze del Presidente Musumeci

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A mare solo se nuoti. Dunque vietato dire “vado a fare il bagno”. https://www.younipa.it/a-mare-solo-se-nuoti-dunque-vietato-dire-vado-a-fare-il-bagno/ Mon, 11 May 2020 08:14:32 +0000 https://www.younipa.it/?p=32719 Dentro l’acqua, si può fare di tutto, nuoto, canoa, vela, surf purché sia individuale. Ma...

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Dentro l’acqua, si può fare di tutto, nuoto, canoa, vela, surf purché sia individuale. Ma è vietato fare il bagno senza praticare allo stesso tempo uno sport.


Abbiamo messo alle spalle il primo week end della Fase 2, le misure restrittive sono state un po’ allentate permettendo a tutti di fare una passeggiata o attività motoria all’aria aperta anche distanti da casa.

Durante la Fase 2, chi abita in località di mare ha la possibilità di fare una passeggiata o correre in spiaggia ma non può in nessun caso fermarsi a prendere il sole. Per assicurare che le norme vengano rispettate da tutti, nei week end è previsto l’aumento dei controlli, e non solo al mare ma anche nei parchi e in altri luoghi a rischio assembramento.

Complici le belle giornate e il weekend, ci potrebbe essere chi se ne vuole approfittare un po’ troppo, magari per prendere il sole in spiaggia o fare un picnic al parco (cose purtroppo al momento non ancora consentite). Come specifica il decreto, infatti, in spiaggia si può correre, camminare e perfino nuotare ma è vietato fermarsi per qualsiasi motivo, compreso prendere il sole.

Ecco perché il ministero dell’Interno ha deciso di potenziare i controlli, in particolare in quei luoghi dove si rischiano assembramenti di persone. Non solo mare, giardini e parchi (in quest’ultimi a monitorare ci penseranno pattuglie della polizia a cavallo) ma anche ad esempio fuori dalle zone in cui ci sono molti bar e ristoranti che propongono bevande e cibo da asporto.

Maggiori controlli si troveranno in tutte le strade che dalle città conducono al mare, ma anche in luoghi di villeggiatura e seconde case (non è infatti ancora possibile neppure recarsi in queste abitazioni). E’ tanta la voglia di godersi il sole, il mare, la natura e anche un buon caffè al bancone del bar ma c’è da attendere ancora un po’. Si fa affidamento sul senso di responsabilità di tutti ma dove questo non arriva, arriverà probabilmente qualcuno a controllare. [fonte Adnkronos]

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Fase 2. Ecco la circolare del ministero dell’interno https://www.younipa.it/fase-2-ecco-la-circolare-del-ministero-dellinterno/ Sun, 03 May 2020 07:52:45 +0000 https://www.younipa.it/?p=32087 Oggi a mezzanotte scatta la cosiddetta fase 2. Solo ieri sono finalmente arrivati alcuni chiarimenti...

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Oggi a mezzanotte scatta la cosiddetta fase 2. Solo ieri sono finalmente arrivati alcuni chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio firmato una settimana fa, che resta in vigore fino al 18 maggio. Non è il “liberi tutti” che molti aspettavano, come noto.

Con l’entrata in vigore del nuovo DPCM Conte, il Governo ha chiarito nelle FAQ del sito del Ministero dell’Interno alcuni quesiti per la popolazione. Ecco le principali.

Posso spostarmi di casa per incontrare qualcuno?
Sì, sono consentiti gli spostamenti per lavoro, salute e necessità. Fra gli spostamenti per necessità rientrano anche i propri congiunti. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Si raccomanda comunque di limitare gli incontri con le persone non conviventi.

Chi sono i congiunti?
Sono da ritenersi tali i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Gli amici non sono considerabili come congiunti.

Posso uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico? 
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, rispettando il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo Dpcm, restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare le condizioni sopracitate.

Posso uscire per fare attività sportiva?
Sì, l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Non ci saranno limitazioni di spostamento, pur restando all’interno della stessa regione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. In caso di attività sportiva è necessario rispettare la distanza di almeno due metri fra le persone, e di un metro se si tratta di semplice attività motoria.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, ci si può spostare con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività (come, ad esempio, andare a correre in collina, sulla costa o comunque fuori città). È vietata ogni forma di assembramento.

Posso usare la bicicletta per spostarmi?
Sì, la bicicletta può essere usata per andare al lavoro, in farmacia o in nei punti vendita aperti. Può essere inoltre usata per praticare attività sportiva.

Posso uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, ci si può spostare per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Posso spostarmi se ho sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?
No, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Gli spostamenti vanno giustificati?
La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, vi è l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Se mi trovo fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza posso rientrarvi? 
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Una volta rientrato nella mia regione, posso spostarmi nuovamente fuori dalla mia regione?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. In casi diversi ogni spostamento extra-regionale sarà vietato.

È obbligatorio usare la mascherina?
La mascherina va utilizzata nel caso di incontri fra congiunti, come già specificato sopra, e all’interno di tutte le attività commerciali. Anche con l’uso della mascherina va rispettata la distanza interpersonale di un metro ed è vietata ogni forma di assembramento.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto?
Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto (quest’ultimo torna disponibile dal 4 maggio).
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. 
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, rispettando la distanza di un metro al momento della consegna. 
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti far entrare poche persone per volta pur di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Per quanto riguarda il nuovo modulo di autocertificazione e il suo utilizzo sono attese nuove informazioni da parte del governo in giornata. Per ulteriori informazioni si possono consultare le FAQ a questo link
http://www.governo.it/it/faq-fasedue

Nel frattempo QUI l’adattamento del modello di autocertificazione

[pdf id=32088]

Scarica la circolare

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4 maggio: cosa si potrà fare e cosa no. le domande https://www.younipa.it/4-maggio-cosa-si-potra-fare-e-cosa-no-le-domande/ Sat, 02 May 2020 05:57:07 +0000 https://www.younipa.it/?p=31976 Una guida essenziale all’inizio della fase 2 Norme di comportamento previste dal 4 maggio al 18 maggio a...

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Una guida essenziale all’inizio della fase 2

Norme di comportamento previste dal 4 maggio al 18 maggio a livello nazionale. Le regioni possono prevedere norme diverse.

Riaprono le attività produttive? Sì, riaprono la manifattura, le costruzioni e tutto l’ingrosso funzionale ai due settori sul presupposto che le aziende rispettino i protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro.

Spostarsi da casa? Sì per comprovate esigenze di salute, lavoro, necessità. Far visite a congiunti o fidanzate/i nella regione.

Uscire per fare sport? Sì, da soli, mantenendo 2 metri di distanza dagli altri, anche lontano da casa.

Uscire per fare una passeggiata? Sì, da soli all’aperto mantenendo un metro di distanza dagli altri, anche lontano da casa.

Andare al parco? Sì, si può andare nelle aree verdi, da soli, mantenendo un metro di distanza dagli altri ed evitando assembramenti.

I bimbi possono uscire? Sì possono fare attività motoria all’aperto accompagnati da un genitore.

Uscire con il cane? Sì, da soli, mantenendo un metro di distanza dagli altri, anche lontano da casa.

L’autocertificazione per uscire è obbligatoria? Sì.

Si torna a scuola? Non prima di settembre, ma il governo sta studiando la possibilità di un’apertura limitata delle scuole per i più piccoli a partire da giugno.

Si può andare a bar i ristoranti? Sì ma solo per acquistare cibo da asporto.

Si può partecipare ai funerali? Sì ma un massimo di 15 persone e indossando la mascherina.

Si può andare a messa? No, al momento sono sospese.

Se ho la febbre posso uscire? No se la temperatura è superiore a 37,5 ed è necessario avvertire il proprio medico curante.

La mascherina è obbligatoria? Sì in tutte le situazioni in cui non si è sicuri di poter mantenere la distanza di 1 metro come ad esempio nei locali chiusi o stando in coda.

Si può uscire dalla regione? Sì ma solo per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità oppure per raggiungere la propria residenza o domicilio.

Si può andare nei musei o nelle biblioteche? No, al momento sono chiusi.

Riaprono barbieri, parrucchieri, centri estetici? No, potrebbero riaprire dall’1 giugno.

Leggi anche:

Cosa cambia in Sicilia da lunedì 4 Maggio

Ecco cosa si potrà fare in Sicilia, la nuova ordinanza di Musumeci

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Ecco la Nuova ordinanza di Musumeci. Ecco cosa si può fare in Sicilia. TESTO https://www.younipa.it/ecco-la-nuova-ordinanza-di-musumeci-ecco-cosa-si-puo-fare-in-sicilia-testo/ Sat, 02 May 2020 05:17:31 +0000 https://www.younipa.it/?p=31957 Mentre la Sicilia, come richiesto da Musumeci, insieme alla Sardegna rimarrà chiusa ai viaggiatori, fino al...

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Mentre la Sicilia, come richiesto da Musumeci, insieme alla Sardegna rimarrà chiusa ai viaggiatori, fino al 17 maggio, quindi per altre due settimane in più rispetto alle altre regioni (vedi QUI), si avvia la “graduale riapertura” che il presidente della Regione Siciliana aveva preannunciato nei giorni scorsi.

L’ordinanza, firmata oggi e invigore dal 4 al 17 maggio, si muove all’interno delle linee guida fissate da Roma, anche se con qualche modifica.

A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione.

Disco verde anche per l’asporto a ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può anche accedere al cimitero e acquistare fiori.

Novità pure per le società sportive autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione. Attenzione anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita la tolettatura.

Rimangono congelate le limitazioni all’accesso nell’Isola almeno fino al 17 maggio. In quella data Musumeci spera anche di strappare al premier Conte il permesso di riaprire a parrucchieri per uomo e per donna.

Ecco il testo

ORDINA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(recepimento delle disposizioni nazionali)

L’Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020

Art. 2

(disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri  nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all’articolo 4 e relativi allegati dell’Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.

Art. 3

(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

Art. 4

(disposizioni in favore delle persone con disabilità)

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una

uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell’articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati.

In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.

Art. 5

(disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)

Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

È consentita, altresì, l’attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.

Art. 6

(spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

Art. 7 (visite ai cimiteri)

I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

Art. 8 (attività sportiva)

È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 9

(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)

Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.

Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di:

  1. a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  2. b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
  3. c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
  4. e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché

la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;

  1. f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

Art. 10

(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto)

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f).

È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

TITOLO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 11

(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)

Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:

  1. a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
  2. b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall’ISS.

Art. 12

(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno

l’obbligo di:

  1. a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
  2. b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
  3. c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Art. 13

(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare)

Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 gli

appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;
  2. b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, I vigili del fuoco, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;
  3. c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
  4. d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.

Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Salute n. 351 del 24 aprile 2020.

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l’attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale  territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Art. 14

(specialistica ambulatoriale e attività extramurarie)

È autorizzata per tutte le branche specialistiche – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale – lo svolgimento delle attività professionali extramurarie di cui ai codici ATECO 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) e 86 (assistenza sanitaria) dell’allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020.

Sono, altresì, autorizzati – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale – i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo- infermieristica.

L’Assessorato regionale della Salute, con propria disposizione, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e delle misure di attuazione individuate previo

parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvede a dare attuazione ai commi che precedono.

Art. 15

(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)

Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.

L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale n. 5 del 2009.

Art. 16

(disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola. Tale disciplina, in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclusamente “agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”.

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: [email protected].Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso deve essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente.

Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune.

Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9, co. 1 lett. b).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(coordinamento per le attività emergenziali)

Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.

Art. 18

(disposizioni sulla efficacia delle misure)

Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, comprese le attività produttive industriali e commerciali le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nell’articolo 2 ed individuate specificatamente negli allegati 1, 2 e 3, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci nel territorio della Regione Siciliana.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Scarica la nuova ordinanza da QUI

L'articolo Ecco la Nuova ordinanza di Musumeci. Ecco cosa si può fare in Sicilia. TESTO proviene da Younipa - Università, Lavoro e opportunità.

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