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I concorsi pubblici non saranno più pubblicati in Gazzetta ufficiale. É quanto dispone il Decreto Legge 36/2022 ora convertito dalla L. 79/2022 in materia di reclutamento e pubblicazione di bandi di concorso.

Dal 2023, al suo posto entra il portale InPA, “Portale del reclutamento”, già attivo con alcuni avvisi dedicati ai professionisti per l’attuazione del PNRR.

Cosa si potrà fare con il Portale InpA

Ecco un elenco delle operazione da poter fare per mezzo del nuovo portale:

  • pubblicare i bandi per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (collaborazioni);
  • ricevere e monitorare le candidature;
  • acquisire e ricercare i curricula vitae dei candidati;
  • pubblicare le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure;
  • ricercare professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo;
  • effettuare comunicazioni dirette ai candidati.

La registrazione

La registrazione al Portale è gratuita e richiederà la compilazione del proprio curriculum vitae. Dovranno essere indicati anche un indirizzo PEC o un domicilio digitale intestati alla candidata o al candidato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, unitamente a un recapito telefonico.


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Cosa cambia per Regioni ed enti locali

Anche le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi. L’utilizzo del Portale è infatti esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Tuttavia, in questo caso, devono essere specificate prima le modalità di utilizzo della piattaforma da pubblicare entro il 31 ottobre 2022 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata.

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Lauree abilitanti, legge in Gazzetta Ufficiale: tutti i dettagli sul nuovo provvedimento https://www.younipa.it/lauree-abilitanti-legge-in-gazzetta-ufficiale-tutti-i-dettagli-sul-nuovo-provvedimento/ Tue, 23 Nov 2021 17:06:44 +0000 https://www.younipa.it/?p=78675 Ultimo step per l’iter di approvazione delle lauree abilitanti in Italia. Dopo l’approvazione definitiva in...

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Ultimo step per l’iter di approvazione delle lauree abilitanti in Italia. Dopo l’approvazione definitiva in Senato è arrivata anche la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 19 novembre, la legge n.163 dell’8 novembre recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”. Il provvedimento entrerà quindi in vigore dal 4 dicembre 2021.

Il provvedimento riguarda gli aspiranti dentisti, farmacisti, veterinari, psicologi e geometri, che si vanno così ad aggiungere ai medici. Ma quali sono effettivamente i cambiamenti previsti?

Lauree abilitanti: i corsi di laurea interessati

Saranno già abilitanti, dunque, i seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

  • Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46);
  • Farmacia e Farmacia industriale (classe LM-13);
  • Medicina veterinaria (classe LM-42);
  • Psicologia (classe LM-51);
  • Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe LP-01);
  • Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02);
  • Professioni tecniche industriali e dell’informazione (classe LP-03).

In aggiunta, anche le professioni di chimico, fisico e biologo potranno essere esercitate direttamente dopo aver conseguito la rispettiva laurea abilitante. Inoltre, alle lauree espressamente previste se ne potranno aggiungere altre. Si parla infatti di architettura e ingegneria.

Lauree abilitanti: cosa cambia?

Per i corsi di laurea interessati, il percorso di abilitazione verrà sostituito dal conseguimento di almeno 30 CFU. Questi verranno acquisiti con “lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio”. Gli esami finali per il conseguimento di queste lauree comprenderanno, dunque, lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio. Gli studenti, così, saranno direttamente abilitati all’esercizio delle professioni.


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Quando entrerà in vigore il provvedimento?

La nuova legge, che andrà ad adeguare il sistema universitario, si applicherà “a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione”. Dunque, Presumibilmente dal 2022/2023.

Lauree abilitanti per chi ha già conseguito il titolo

E per chi ha già conseguito la laurea di uno dei corsi interessati? A dare una risposta è il senatore della Lega, Mario Pittoni: “Coloro che hanno già conseguito il titolo in base ai previgenti ordinamenti didattici o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alle rispettive professioni, dovranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione; tuttavia – spiega Pittoni – l’articolo 6 dispone che siano assicurate modalità semplificate“.


L’abilitazione diretta alle professioni dopo il conseguimento delle lauree in psicologia, farmacia, odontoiatria e veterinaria, si estende quindi anche a quelle di chimica, fisica, biologia e ai corsi in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe LP-01), tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), e tecniche industriali e dell’informazione (LP-03).

Nello specifico, è previsto un tirocinio interno ai corsi di studio e una prova pratica per valutare le competenze acquisite durante gli studi. Qui sotto, il riepilogo dei punti salienti.

Lauree abiltanti: quali sono, cosa consentono. I tirocini ‘interni’

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
 
Gli esami finali per il conseguimento delle lauree indicate sopra comprenderanno lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio in­terno ai corsi di studio.

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore già da oggi il decreto legge con le nuove misure anti contagio da Covid-19 per il periodo natalizio.
Rispetto alla bozza del testo entrata in consiglio dei ministri, è stato aggiunto in extremis un articolo relativo ai ristori immediati per bar e ristoranti.

Il provvedimento Ecco il testo integrale.

SPOSTAMENTI

L’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute.

Nel provvedimento c’è la deroga per i piccoli comuni: durante le giornate in cui l’Italia sarà arancione (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 ) ci si potrà spostare da quelli sotto i 5mila abitanti, ma ad una distanza massima di 30 chilometri e comunque non per andare nei capoluoghi di provincia.

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E poi c’è la deroga per i due commensali non conviventi, fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, che era con Italia Viva per un intervento molto più morbido. In sostanza due persone, con figli sotto i 14 anni o con disabili non autosufficienti, potranno spostarsi ma con vincoli.

Nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale viene spiegato nel dettaglio:

“Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

Lo conferma il testo del dl Covid pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Si tratta di una deroga, come ha rivendicato il presidente del Consiglio, “pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo”.

RISTORI

Il nuovo decreto legge Covid prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute.

Queste attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto ‘decreto rilancio’, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ma ecco nel dettaglio a chi spettano i ristori:

“E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021” ai ristoranti, bar e mense che abbiano subito danni dalle norme anti Covid.

Il contributo viene dato a chi abbia già goduto da quello disposto dal decreto rilancio e non può essere superiore a euro 150.000.


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