L'articolo Sicilia. Musumeci firma nuova ordinanza. Ecco cosa cambia proviene da Younipa - Università, Lavoro e opportunità.
]]>Nelle giornate domenicali chiusi i centri commerciali, ad eccezione dei tabacchi, farmacie, parafarmacie, edicole e punti vendita generi alimentari che si trovano all’interno.
Restano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine e il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.
Potranno riaprire (dalle 5 alle 18), invece, i bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie. Consentita, fino alle 22 la vendita di cibo solo per asporto, mentre nessun limite per il domicilio.
Dalle 18.00 alle 22.00 consentito l’asporto con divieto di consumo sul posto e nelle adiacenze.
Sempre consentito il domicilio
Permane, inoltre, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, il limite del 50 per cento di riempimento rispetto alla capienza, oltre alla chiusura dei centri commerciali nelle giornate domenicali.
Sarà possibile muoversi all’interno del proprio Comune, e fuori, dalle 5 alle 22. Negli altri orari spostamenti possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.
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]]>Circolazione e spostamenti
Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Attività didattica
Per le sole scuole superiori è disposta (da lunedì 26 ottobre) la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza.
Mezzi di trasporto
Sul fronte della mobilità si è provveduto a ridurre del 50 per cento la capacità dei posti nei trasporti pubblici su gomma, rotaia e marittimi.
Esercizi commerciali
Gli esercizi commerciali, tra cui outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura.
Attività di ristorazione.
L’attività di ristorazione, invece, sarà consentita dalle 5 alle 23, con consumo al tavolo ma con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco è ammessa solo dalle 5 alle 18. E’ invece consentita la ristorazione, solo per la consegna a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Possibili anche le attività di mense e catering.
Strutture termali e centri benessere
Dalle 8 alle 20 potranno restare aperte palestre, piscine, strutture termali e centri benessere. Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà permessa l’attività di sale bingo e sale gioco, ma con una limitazione per i clienti del 50 per cento della capienza.
Prevenzione sanitaria.
Le Asp, sotto il monitoraggio dell’assessorato della Salute, avvieranno campagne sulla diffusione dell’epidemia nel territorio regionale mediante appositi progetti di tracciamento, a partire dalla popolazione in età scolastica e in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.
Il provvedimento entrerà in vigore domani (25 ottobre) e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane.
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]]>L'articolo Nuova ordinanza di Musumeci: limiti per gli ingressi nei locali e sanzioni massime per i trasgressori proviene da Younipa - Università, Lavoro e opportunità.
]]>In Sicilia, nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari, sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all’aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal Dpcm e predisposte dalla Conferenza delle Regioni, individuando i principi di distanziamento, obbligo della mascherina e riduzione della capienza massima per garantire il distanziamento previsto nelle aree destinate al ballo.
La nuova ordinanza invita le Prefetture ed i sindaci a predisporre controlli nell’ambito delle rispettive competenze e prevede inoltre il massimo delle sanzioni amministrative per i trasgressori delle disposizioni. In particolare, per le serate di Ferragosto, per agevolare l’organizzazione di controlli adeguati da parte delle autorità di pubblica sicurezza competenti, il governatore ha disposto l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore antecedenti all’evento per gli esercenti delle attività destinate al ballo e con afflusso di pubblico numeroso.
Un articolo dell’ordinanza del presidente Musumeci è dedicato all’emergenza migranti. Niente tendopoli per ospitare i migranti e in caso di altre strutture individuate dal governo centrale serve la preventiva idoneità della locale Asp. La dura misura tiene conto dell’elevata incidenza dei soggetti positivi al Coronavirus tra le persone sbarcate nel territorio siciliano che è determinata, in larga parte, dalla promiscuità dei luoghi di partenza e di accoglienza, con l’effetto di un rapporto proporzionale assai superiore alla media regionale tra il numero complessivo dei soggetti interessati e quelli risultati positivi. Nelle more dell’eventuale sottoscrizione di un protocollo di sicurezza sanitaria tra il Ministero dell’Interno e la presidenza della Regione Siciliana, chiesto più volte dallo stesso governatore, nell’ordinanza appena emanata viene disposto obbligo del tampone su ogni migrante sbarcato.
E’ prevista inoltre un’ adeguata profilassi sanitaria con visita medica di tutti i soggetti interessati. Il divieto di allestire o utilizzare tensostrutture è determinato dai frequenti e deprecabili episodi quotidiani di fuga dei migranti e dalla pericolosa promiscuità che si determina fra gli stessi ospiti, con gli assembramenti. I luoghi destinati alla quarantena dei migranti, invece, saranno definiti solo dopo il parere dell’autorità sanitaria che dovrà verificare la conformità dei siti alle regole di prevenzione del contagio e distanziamento interpersonale .
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]]>L'articolo ARRIVANO I CHIARIMENTI SULL’ULTIMA ORDINANZA DI MUSUMECI proviene da Younipa - Università, Lavoro e opportunità.
]]>La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’articolo 3 del Dpcm del 17 maggio 2020 – “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l’ordinanza n.21 all’articolo 23 prevede che la pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
L’art.19, co.1 lett.b) dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020 prevede che “sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie ? “b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo”. A dette categorie, e segnatamente a quella del personale dei ruoli della magistratura, va assimilata – quanto all’esonero dall’osservanza dell’obbligo di isolamento – quella del personale dei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali dello Stato.
Pasticcerie, panifici e tabacchi L’art.10, co.1 dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020, nella parte in cui esclude dall’obbligo di chiusura al pubblico “le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai”, va interpretato nel senso che nel suddetto novero di esclusioni vanno altresì ricompresi, anche alla luce dell’art.3 della medesima ordinanza, le pasticcerie, i panifici e i mercati del contadino che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, e ciò tenuto conto della omogeneità contenutistica delle attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza, e i tabacchi, per le particolari finalità svolte da detti esercizi nelle giornate domenicali e festive.
L’art.1, co.1 lett.m) del Dpcm del 17 maggio 2020 prevede che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Premesso quanto sopra, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla circostanza se nel numero delle 200 persone indicato dal Dpcm debbano essere ricompresi o meno anche gli operatori e i lavoratori delle suddette sale. Tenuto conto dell’imminente inizio della stagione estiva e della sostanziale residualità degli spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi, si chiarisce che nel territorio ella Regione Siciliana, con l’espressione “200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”, si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.
I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura.
L’apertura nei giorni domenicali e festivi delle strutture e degli esercizi di cui al presente paragrafo é ammessa, per analogia con la disciplina in materia di attività sportive, a condizione del rispetto integrale, oltre che delle regole del Dpcm del 17 maggio 2020, delle prescrizioni di cui alle circolari del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot.19361 del 21 maggio 2020. Nel rispetto delle medesime prescrizioni, è ammessa l’apertura ordinaria delle Scuole di danza.
Mascherina. Non è obbligatorio l’uso ma è obbligatorio averla sempre con sé
Tutorial del NYT su come cucire in casa una mascherina
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