Condividiamo con voi una selezione delle norma di interesse per tutte le categorie produttive del decreto rilancio, annunciato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte.
Viene soppresso l’obbligo del versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 nonché della prima rata di acconto del 2020, pari al 40% dell’IRAP dovuta per l’anno 2019. Sono compresi tutte le imprese e gli autonomi con volume di ricavi inferiore a 250 milioni di euro, ad eccezione degli intermediari finanziari.
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutte le imprese con ricavi o compensi inferiori a 5 mln di euro. Il contributo è commisurato alla riduzione di ricavi registrati nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, per riduzioni superiori al 66%. Il contributo è pari a:
– 20% per i soggetti con ricavi entro i 400 mila euro;
– del 15% per ricavi tra 400 mila euro e 1 milioni di euro;
– 10% per ricavi tra 1 e 5 milioni di euro
Le persone fisiche riceveranno almeno 1.000 euro e le persone giuridiche almeno 2.000.
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% degli affitti pagati nei mese di marzo, aprile e maggio, qualora si sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di più del 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
La disposizione si rende applicabile a tutte le imprese ed autonomi con volume di ricavi inferiore a 5 mln di euro e con riferimento a qualsiasi tipologia di immobile destinato all’attività commerciale o produttiva.
L’Art. 33 interviene con alcune misure per alleggerire nel periodo dell’emergenza il costo delle bollette per le PMI, attraverso una rideterminazione (da parte di ARERA), di alcune voci delle bollette (oneri generali e tariffe di rete). L’intervento ha una durata di tre mesi (1° maggio e il 30 luglio 2020).
Sono previsti, ancorchè ancora senza l’indicazione delle cifre, incrementi ai fondi relativi al sostegno delle garanzie di SACE e del Fondo di Garanzia per le PMI.
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale
L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura, dall’altro, ampliando la capacità di azione.
Articolo 51 – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione
Viene istituito il “Fondo per il trasferimento tecnologico” con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.
La finalità del Fondo è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
Aumento da 150 a 400 milioni delle risorse dedicate alla promozione integrata del Piano straordinario Made in Italy dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione integrata istituito con l’articolo 72 del Cura Italia, e si consente, nell’ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
Aumento di 200 milioni per l’anno 2020 il fondo rotativo della legge 29 luglio 1981, n. 394 per la penetrazione commerciale.
La disposizione, facendo ricorso alla leva fiscale, intende favorire gli investimenti in imprese con fatturato annuo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro.
In particolare è prevista una agevolazione fiscale per i soggetti passivi IRPEF che possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nell’anno 2020, per importo non superiore a euro 1.000.000.
Si prevede che anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, le misure introdotte dalla Commissione Europea in materia di aiuti di stato– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.
Modifiche alla disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà, con incremento delle 9 settimane di:
Articolo 83 – Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Modifica l’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.
Indennità a favore di lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori stagionali, intermittenti ecc.
Agevolazione del ricorso al lavoro agile, soprattutto per i genitori di figli minori di anni 14
Articolo 102 – Misure di sostegno per in interventi delle imprese in attuazione dei Protocolli di Sicurezza
L’Art. 102 prevede 403 milioni (da bilancio INAIL) destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, interventi per la riduzione del rischio di contagio (acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale; sanificazione).
La detrazione fiscale per lavori edili è stata incrementata al 110% per alcune tipologie di spesa. Sono esclusi dall’incremento i lavori effettuati dalle imprese sugli immobili ad uso commerciale o industriale. Passano al 110% le seguenti tipologie di spese:
– Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali
– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
– per tutte e spese riguardanti la riqualificazione antisismica degli edifici;
– Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
– Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
la detrazione maggiorata si applica per le sostenute tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Possibilità di trasformare le detrazioni per lavori edili in crediti d’imposta utilizzabili come sconto in fattura o cedibili allo sconto agli intermediari finanziari
E’ data a tutti i soggetti che effettuano spese per lavori edili per cui maturano il diritto ad una detrazione fiscale, maggiorata al 110% o meno, la possibilità alternativa:
1) di chiedere all’impresa di riconoscere l’intera detrazione fiscale come sconto in fattura – sarà poi l’impresa a recuperare lo sconto riconosciuto come credito d’imposta negli anni di maturazione della detrazione ovvero cederlo a sua volta ad altro soggetto compresi gli intermediari finanziari;
2) di cedere direttamente allo sconto la detrazione riconosciuta ad un terzo soggetto compresi gli intermediari finanziari:
In caso di violazione il recupero della detrazione/credito non spettante verrà effettuata dal beneficiario della detrazione, ossia dal committente il lavoro, ferma la dimostrazione della complicità del fornitore o del cessionario del credito
Articolo 129 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, è data facoltà ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza covid 19 di cedere gli stessi crediti ad un terso soggetto compresi gli intermediari finanziari, al fine di ottenere immediatamente una somma utilizzabile per l’attività d’impresa.
Sono state abrogate definitivamente, le clausole di sanvaguardia Iva che avrebbero portato le aliquota Iva ordinaria dal 22% al 25% e l’aliquota Iva ridotta dal 10% al 13%
E’ riconosciuto, in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
La ripresa degli adempimenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, per i quali ad oggi è previsto che siano versati nel mese di giugno o a partite da giugno in quattro quote mensili, è stata spostata al 16 settembre 2016.
Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali.
Il credito d’imposta noto come bonus 80 euro ovvero il trattamento integrativo del medesimo di 100 euro, se non utilizzati dal lavoratore dipendente per l’abbattimento dell’IRPEF dovuta a causa di incapienza, possono essere chiesti a rimborso.
L’art.139 differisce, al 1° gennaio 2021, l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (Plastic tax) e delle norme che introducono e disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (Sugar tax).
Il costo di acquisto della partecipazioni e dei terreni può essere rivalutato alla data del 1° luglio 2020 con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% al fine di ridurre la tassazione in caso di cessione dei medesimi beni
Proroga al 1° gennaio del 2021 dell’obbligo di acquisto del registratore di cassa telematico per le imprese con volume di affari inferiore a 400 mila euro. Attualmente l’obbligo di dotarsi del registratore telematico scade al 1° luglio 2020.
La decorrenza della lotteria degli scontrini telematici è stata spostata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.
Gli avvisi bonari che i contribuenti non sono riusviti a versare tra l’8 marzo e l’entrata in vigore del presente decreto possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
Sono effettuati sempre entro il 16 settembre 2020 anche gli avvisi bonari che scandono tra l’entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020. Tali somme possono essere versate in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.
A decorrere dall’anno 2020, il limite massimo di crediti fiscali compensabili passa da 700 mila euro a 1 milione di euro.
Per tener conto dell’effetto dell’attività economica dell’effetto covid sono previste delle correzioni per alla costruzione degli ISA sia utilizzando banche dati esterne sia attraverso l’eventuale richiesta di altri dati alle imprese.
In ogni caso è previsto che per la valutazione del punteggio finalizzato ad assegnare i previ fiscali ovvero la selezione delle imprese per i controlli, l’agenzia delle entrate:
– Per il periodo d’imposta 2018 tiene conto dei risultati di affidabilità fiscale registrati nel 2019;
– Per il periodo d’imposta 2020 si tiene conto anche dei risultati di affidabilità fiscale registrati nel 2018 e nel 2019.
I termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta sono spostati al 16 settembre 2020.
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU)
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, L’esonero è subordinato al fatto che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
È istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Il ristoro in oggetto potrebbe applicarsi agli Enti Fieristici e alle imprese.
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