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NUOVO BONUS ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36: i dettagli e i requisiti per ottenerlo

Bonus – Fonte:Redazione web

Il Bonus Assunzioni Giovani 2023 per i lavoratori under 36 è stato confermato come sussidio tramite la Legge di Bilancio 2023. Ecco una spiegazione su come funziona, cos’è e chi può richiederlo.

Attraverso la proroga inserita nella Legge di Bilancio 2023, confermata anche dalla Commissione europea, l’Inps fornisce istruzioni utili ai datori di lavoro che desiderano beneficiare dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni di giovani fino ai 35 anni, effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023, purché non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato in precedenza.

Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie sul bonus, compresi i requisiti richiesti e il suo funzionamento.

Bonus assunzioni giovani: cosa è

Il bonus consiste in un esonero contributivo integrale destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani fino ai 35 anni di età, cioè non ancora compiuti 36 anni. L’agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 2021-2022 e anche attraverso la nuova Legge di Bilancio, fino alla fine del 2023.

Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per un massimo di tre anni, con un importo limite di 8.000 euro all’anno, suddiviso su base mensile. Tuttavia, il periodo può essere esteso a quattro anni per i datori di lavoro che effettuano selezioni nelle sedi o unità produttive situate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

Il sussidio può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
  • hanno un’età massima di 35 anni, ovvero non hanno compiuto 36 anni al momento della prima assunzione incentivata.

Bonus assunzioni giovani: a chi spetta

Per poter usufruire del bonus, l’azienda deve rispettare le seguenti condizioni:

  1. Non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti all’assunzione, né licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.
  2. Non deve effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei 9 mesi successivi all’assunzione o stabilizzazione incentivata.

Tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo e delle seguenti categorie, hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus assunzioni 2022-23 per giovani:

  • Enti pubblici economici
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici in base alle leggi regionali
  • Enti che, a seguito dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, anche con capitale interamente pubblico
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche e non dotate dei requisiti per diventare ASP (Aziende di Servizi alla Persona)
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio
  • Consorzi di bonifica
  • Consorzi industriali
  • Enti morali
  • Enti ecclesiastici.

Bonus assunzioni giovani under 36: chi non può usufruirne

Le seguenti tipologie di aziende non potranno accedere al beneficio:

  • Amministrazioni dello Stato, comprese istituti e scuole di ogni ordine e grado, Accademie, Conservatori statali e istituzioni educative.
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago, nonché i loro consorzi e associazioni.
  • Università.
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale) non qualificati come enti pubblici non economici dalla legge istitutiva.
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le relative associazioni.
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
  • Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
  • Agenzie di Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario assegnati alle stesse.
  • IPAB (Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche.
  • Università non statali legalmente riconosciute e qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

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