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Rientro in Sicilia dal 4 Maggio? Come rientrare e cosa deve fare chi rientra

Il 4 Maggio ci sarà un nuovo esodo in Sicilia? E’ la paura che hanno in tanti, sull’isola. La partenza della fase 2, con l’allentamento parziale delle restrizioni, fa pensare che molti siciliani che sono al nord ne approfitteranno per tornare in Sicilia.

In realtà gli spostamenti tra regioni diverse sono ancora vietati nella fase 2, tranne per un’eccezione: 

è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Quindi per chi è rimasto bloccato dal lockdown nella città di studio o lavoro.

“Per le due settimane successive, quindi fino al 18 maggio, avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento: rimarranno gli spostamenti all’interno della Regione”.

Come rientrare in Sicilia

Anche se consentito dal DPCM del 26 Aprile, restano in vigore le prescrizioni del decreto del Presidente dei consiglio dei ministri del 12 Aprile, quindi arrivare in Sicilia non è affatto semplice.

Per arrivare in Sicilia restano pochissime alternative. Un treno, 4 collegamenti aerei e cinque corse sullo stretto di Messina.

Come ci si sposterà dal 4 maggio

Per spostarsi serviranno ancora come motivazioni le comprovate esigenze lavorative, le situazioni necessità, i motivi di salute e sarà possibile spostarsi solo all’interno delle Regioni in cui già ci si trova: sono questi gli spostamenti consentiti, a cui il Governo aggiunge soltanto – e qui sta la grande novità – anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai propri congiunti, pur sempre nella stessa Regione.

Autocertificazione sì o no?

Dal 4 maggio l’autocertificazione servirà ancora per giustificare i propri spostamenti. Chiaramente, potranno essere inserite le nuove motivazioni, e cioè la visita ai congiunti e l’attività motoria all’aria aperta.

Qui potete scaricare il Dpcm in pdf in versione integrale.

Cosa fare quando si arriva in Sicilia?

Quarantena obbligatoria per chi rientra dal Nord in Sicilia.

Come recita il titolo quinto dell’ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci (Che potete leggere e scaricare integralmente da QUI) sarà obbligatorio necessariamente seguire le indicazioni degli articoli che fedelmente riportiamo

TITOLO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 11

(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)

Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:

  1. a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
  2. b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall’ISS.

Art. 12

(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno

l’obbligo di:

  1. a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
  2. b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
  3. c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Art. 13

(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare)

Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 gli

appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;
  2. b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, I vigili del fuoco, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;
  3. c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
  4. d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.

Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Salute n. 351 del 24 aprile 2020.

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l’attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale  territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

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