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Scuola. Graduatorie Provinciali: Ecco come fare domanda per le Supplenze


Scuola. Graduatorie Provinciali: Al via oggi le domande per le supplenze. Ecco le novità, il Decreto MIUR e come fare domanda. 

Al via la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, fino alle ore 23.59 del 6 prossimo agosto. 

Si potrà richiedere di partecipare alla procedura in un’unica provincia. 

Lo prevede il decreto pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione con tutte le indicazioni operative. (Vedi sotto)

L’inserimento delle domande avverrà unicamente per via telematica. 

Da quest’anno, infatti, la procedura per la formazione delle Graduatorie Provinciali e di istituto per l’assegnazione delle supplenze è interamente digitalizzata, con un sistema che ha l’obiettivo di consentire una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico.

Si potrà presentare domanda attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Supplenze: Cosa prevede il Decreto del MIUR. Come partecipare, termine e modalità di presentazione

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto N. 858 del 21 luglio recante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

All’articolo 2 del Decreto N. 858 del 21 luglio si legge quanto segue:

1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica provincia.

2. Ai fini dell’inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.

3. L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.

4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM 60/2020.

5. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall’OM 60/2020.

7. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

8. Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

9. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: a. titoli di studio conseguiti all’estero; b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

11. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

[pdf id=36440]

Per il testo integrale del Decreto Ministeriale N. 858 del 21 luglio CLICCA QUI

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