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Cannabis, si potranno coltivare le piantine in casa: cosa prevede il testo di legge

Dopo oltre un anno, tra audizioni e nuove proposte di legge presentate, è stato adottato in commissione Giustizia della Camera il testo base sulla cannabis. Vi hanno votato a favore Pd, M5s, Leu e Radicali, mentre Forza Italia e Lega hanno votato contro assieme a FdI, Italia viva si è astenuta. Composto di 5 articoli, il testo base adottato in commissione mira a modificare il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Il testo è frutto della mediazione tra le diverse posizioni interne alla maggioranza e rappresenta una sintesi delle tre proposte di legge presentate dal 2019 ad oggi (una a firma del radicale Magi, l’altra targata M5s e infine il testo a prima firma del capogruppo leghista Molinari, ma la Lega ha chiesto e ottenuto che il suo testo venisse ‘disallineato’). Tra le novità più importanti, la non punibilità della coltivazione domestica per uso personale. In sostanza, viene legalizzata la coltivazione personale di piccole quantità, paria ‘quattro femmine di cannabis‘ e l’inasprimento delle pene nei confronti di chi mette in atto un reato nei confronti di minori. Inoltre, vengono depenalizzati i cosiddetti ‘fatti di lieve entità, applicando una distinzione tra tipologie di sostanze stupefacenti, e non è più previsto il carcere, ma la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità. Infine, vengono eliminati gli illeciti amministrativi.

Cosa prevede il testo base sulla cannabis adottato dalla commissione Giustizia della Camera:

COLTIVAZIONE PER USO PERSONALE: “Sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto”;


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PENE E SANZIONI: nell’articolato si inaspriscono alcune pene e, allo stesso tempo, se ne ‘depotenziano’ altre. “Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione” a coltivare cannabis “illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni e’ punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da 30.000 a 300.000 euro”. Al contrario, la pena e’ meno pesante (reclusione da 3 a 12 anni e multa da euro 20.000 a 250.000 euro) se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all’articolo 14, ovvero la cannabis;

LIEVE ENTITÀ E LAVORO PUBBLICA UTILITÀ: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti” dalla legge che, “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500 nei casi di cannabis. Quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. Nessuna riduzione (le norme non si applicano) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età. Infine, vengono soppressi gli illeciti e le sanzioni amministrative, come ad esempio la sospensione della patente.

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