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DPCM Natale: Il TESTO definitivo.

Ora è ufficiale. Il testo del DPCM “di Natale” è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale. ed introduce le regole per festività di fine anno, in tema di Covid-19.

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Seconde case

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Shopping: i negozi e i centri commerciali potranno restare aperti fino alle 21. Centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi , a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi,ed edicole;

Coprifuoco: confermato il coprifuoco per tutto il periodo di validità del Dpcm alle 22 fino alle 5, compresi i giorni di festa a Natale e il 6 gennaio. A Capodanno il coprifuoco durerà fino alle 7 del mattino.

Rientri dall’estero: scatta la quarantena obbligatoria per chiunque torni in Italia dall’estero dal 21 dicembre.

Scuola: ritorno in classe anche per le superiori dal 7 gennaio con didattica in presenza al 75%;

Cene: sarà fortemente raccomandato di organizzare le cene in casa con i parenti stretti, possibilmente solo tra quelli già conviventi.

Vacanze sulla neve: gli impianti da sci riapriranno il 7 gennaio

Testo DPCM NATALE DEL GOVERNO CONTE

“Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festività.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020. (Il decreto entra in vigore il 3 dicembre).

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della Salute, di concerto con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie si emana il seguente decreto legge.

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale rispetto all’ultimo Dpcm.

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. (Questa l’autocertificazione da avere).

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

QUI il DPCM e QUI gli allegati

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