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Fase 2. Ecco la circolare del ministero dell’interno

Oggi a mezzanotte scatta la cosiddetta fase 2. Solo ieri sono finalmente arrivati alcuni chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio firmato una settimana fa, che resta in vigore fino al 18 maggio. Non è il “liberi tutti” che molti aspettavano, come noto.

Con l’entrata in vigore del nuovo DPCM Conte, il Governo ha chiarito nelle FAQ del sito del Ministero dell’Interno alcuni quesiti per la popolazione. Ecco le principali.

Posso spostarmi di casa per incontrare qualcuno?
Sì, sono consentiti gli spostamenti per lavoro, salute e necessità. Fra gli spostamenti per necessità rientrano anche i propri congiunti. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Si raccomanda comunque di limitare gli incontri con le persone non conviventi.

Chi sono i congiunti?
Sono da ritenersi tali i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Gli amici non sono considerabili come congiunti.

Posso uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico? 
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, rispettando il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo Dpcm, restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare le condizioni sopracitate.

Posso uscire per fare attività sportiva?
Sì, l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Non ci saranno limitazioni di spostamento, pur restando all’interno della stessa regione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. In caso di attività sportiva è necessario rispettare la distanza di almeno due metri fra le persone, e di un metro se si tratta di semplice attività motoria.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, ci si può spostare con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività (come, ad esempio, andare a correre in collina, sulla costa o comunque fuori città). È vietata ogni forma di assembramento.

Posso usare la bicicletta per spostarmi?
Sì, la bicicletta può essere usata per andare al lavoro, in farmacia o in nei punti vendita aperti. Può essere inoltre usata per praticare attività sportiva.

Posso uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, ci si può spostare per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Posso spostarmi se ho sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?
No, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Gli spostamenti vanno giustificati?
La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, vi è l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Se mi trovo fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza posso rientrarvi? 
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Una volta rientrato nella mia regione, posso spostarmi nuovamente fuori dalla mia regione?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. In casi diversi ogni spostamento extra-regionale sarà vietato.

È obbligatorio usare la mascherina?
La mascherina va utilizzata nel caso di incontri fra congiunti, come già specificato sopra, e all’interno di tutte le attività commerciali. Anche con l’uso della mascherina va rispettata la distanza interpersonale di un metro ed è vietata ogni forma di assembramento.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto?
Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto (quest’ultimo torna disponibile dal 4 maggio).
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. 
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, rispettando la distanza di un metro al momento della consegna. 
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti far entrare poche persone per volta pur di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Per quanto riguarda il nuovo modulo di autocertificazione e il suo utilizzo sono attese nuove informazioni da parte del governo in giornata. Per ulteriori informazioni si possono consultare le FAQ a questo link
http://www.governo.it/it/faq-fasedue

Nel frattempo QUI l’adattamento del modello di autocertificazione

[pdf id=32088]

Scarica la circolare

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