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Lavori in casa gratis con l’Ecobonus 110% Tutto quello che c’è da sapere. Guida

Tra le misure del cosiddetto Decreto Rilancio c’è il super ecobonus al 110% relativo alle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021

Stiamo attraversando la più profonda crisi economica e sanitaria degli ultimi decenni, una crisi che sta modificando drasticamente non solo gli stili di vita ma anche tutti i settori economici.

Per risollevarsi bisogna cercare di cogliere, dove possibile, le opportunità che tali crisi possono generare.

Tra le novità, che se ben usate possono diventare delle vere opportunità, vi sono le misure inserite nel cosiddetto Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri ed, in particolare, la parte che riguarda l’ecobonus che ha portato le detrazioni fiscali al 110%.

Ecobonus – Vediamo nello specifico quali sono gli interventi che potranno usufruire di questi vantaggi:

Ecobonus. Cappotto termico

Cappotto termico: isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per alno il 25% della superficie disperdente lorda.

Limite di spesa: 60.000 euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa;

Caldaie a condensazione o a pompa di calore nei condomini

Caldaie a condensazione o a pompa di calore nei condomini: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Limite di spesa: 30.000 euro moltiplicata per ogni unità abitativa;

Caldaie a pompa di calore in singole unità abitative

Caldaie a pompa di calore in singole unità abitative: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.

Limite di spesa: 30.000 euro;

Il bonus del 110% potrà essere applicato anche su tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati da ecobonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi citati precedentemente.

Praticamente, si potrà usufruire della detrazione fiscale del 110% anche per la sostituzione di infissi, tende da sole, condizionatori, serramenti, installazione di colonnine elettriche a condizione che venga eseguito anche uno degli interventi tra il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sarà possibile usufruire delle detrazioni del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici per una spesa massima ammissibile di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale sempre con la condizione che l’intervento sia eseguito congiuntamente almeno ad uno dei seguenti interventi: realizzazione del cappotto termico, installazione della caldaia a condensazione o a pompa di calore, miglioramento sismico.

Sismabonus

Sismabonus: si potrà utilizzare la detrazione del 110%, anche per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici o per la riduzione delle classi di rischio.

Le nuove disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP). I lavori andranno realizzati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

APE (Attestato di Prestazione Energetica)

APE (Attestato di Prestazione Energetica): l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico abilitato.

Modalità di fruizione

Si potrà fruire delle agevolazioni 

  1. mediante fruizione diretta;
  2. attraverso la cessione del credito d’imposta direttamente alle imprese esecutrici, alle banche o ad altri intermediatori finanziari.

Nel primo caso sarà possibile ottenere le agevolazioni in via diretta, con la conseguenza di dovere pagare per intero i lavori per poi ottenere una detrazione del 110% della spesa sostenuta che dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di uguale importo.

Non sempre il contribuente medio ha la capacità di detrarre la totalità degli importi delle spese effettuate, con il rischio di perdere buona parte delle agevolazioni previste; per tale motivo molto interessante risulta essere la cessione del credito alle banche, agli intermediari finanziari o direttamente all’impresa esecutrice dei lavori.

Tale possibilità si trasforma in una grande opportunità perché permetterebbe di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza nessun costo, che verrebbe sostenuto dalle banche o dall’impresa, le quali, a loro volta, otterrebbero la cessione del credito per una percentuale del 110 %.

È evidente come questa forma di fruizione diventi uno strumento conveniente sia per l’utente, che potrebbe effettuare i lavori a titolo gratuito, sia per le imprese o le banche che otterrebbero un credito maggiore rispetto alla spesa sostenuta.

Esempio pratico

Facciamo un esempio pratico per capire meglio come funzionano le detrazioni fiscali del 110%, perché non tutti possono permettersi di detrarre totalmente l’importo della ristrutturazione.

Consideriamo l’esempio di un dipendente che abbia un importo Irpef di 4.000 euro che risulta essere il massimo annuale detraibile.

Ipotizzando un costo complessivo degli interventi di ristrutturazione pari a 40.000 euro, con la detrazione al 110%, avremo un credito pari a 44.000 euro. Questa somma dovrà essere ripartita in 5 anni per un totale di 8.800 euro all’anno di detrazione. In questo modo si andrebbero a perdere ogni anno 4.800 euro dato che il massimo detraibile annuale risulta essere pari a 4.000 euro, per un totale di 24.000 euro di perdita delle agevolazioni.

IRPEF4.000 euro
TOTALE INVESTIMENTO40.000 euro
DETRAZIONE DEL 110%44.000 euro
DETRAZIONE ANNUALE (5 ANNI)44.000 euro : 5 anni = 8.800 euro
MANCATO BONUS PERCEPITO ANNUALE8.800 euro – 4.000 euro = 4.800 euro
MANCATO BONUS PERCEPITO TOTALE4.800 euro x 5 anni = 24.000 euro

Da questo esempio si evince come non sempre risulta conveniente usufruire direttamente delle detrazioni fiscali  ma risulta utile cedere il credito alle imprese o agli istituti di credito in modo tale da poter ottenere i lavori gratuitamente.

Da quando saranno operativi l’Ecobonus e il Sismabonus al 110%?

Per l’Ecobonus e Sismabonus al 110% il decreto Rilancio parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”. Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.

Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi superbonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è un decreto legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell’attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). Per la piena operatività si dovranno attendere:

  • le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

A cura dell’ Ing. Vella Gaetano

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