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Rapinatore con mascherina, scatta l’aggravante ma si difende: “È obbligatoria”

Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la mascherina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un uomo che era stato condannato in primo e secondo grado per rapina con l’applicazione dell’aggravante relativa al travisamento del volto: reato compiuto mentre indossava la mascherina, resa obbligatoria dalle norme anti-Covid.

Il rapinatore – rileva l’Adnkronos consultando il massimario della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana – si era rivolto alla Suprema Corte, facendo leva sul fatto che in periodo di emergenza Covid non avrebbe potuto compiere la rapina senza la mascherina, essendo quest’ultima imposta per legge. In pratica, secondo l’autore del reato, si sarebbe trattato di un comportamento obbligatorio previsto dalla normativa vigente e dunque, non avrebbe potuto costituire un’aggravante al delitto di rapina.

La II sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, ha ritenuto però infondato il ricorso in quanto il camuffamento del volto per aver indossato la mascherina è comunque collegato alla commissione del delitto e utile a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto. Per la Suprema Corte, inoltre, è corretta l’applicazione dell’aggravante dal momento che il nesso di “occasionalità necessaria” della rapina effettuata indossando la mascherina esclude la possibilità di ritenere quest’ultima condotta alla stregua di mero adempimento del dovere. 

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