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Rimborso volo cancellato causa coronavirus? Lo abbiamo chiesto al legale

Cosa fare se il volo viene cancellato? L’epidemia, orami trasformata in pandemia visto l’alto numero della Nazioni colpite, ha comportato la cancellazione di molti voli mandando anche in fumo molte vacanze organizzate.

Abbiamo posto una serie di domande all’Avv. Gero Salamone fondatore della start up www.moveasy.it – piattaforma on line di tutela viaggiatori – per comprendere come il malcapitato viaggiatore può tutelarsi in questi casi.

Nel caso di volo cancellato per coronavirus a cosa ha diritto il viaggiatore?

La pandemia da Covid-19 ha comportato la cancellazione di moltissimi voli a causa delle restrizioni imposte da ogni Stato al fine di contenere la diffusione del virus.

Le compagnie aeree, in forza dell’art. 88 bis del Decreto Cura Italia, stanno riconoscendo un voucher, pari al valore del prezzo pagato per il biglietto aereo,  da utilizzare entro un anno senza che sia necessario un’accettazione dal parte del passeggero/consumatore.

Tuttavia tale norma sembra presentare profili di illegittimità in quanto effettua una deroga ad un’altra norma sovraordinata e superiore: ossia al regolamento comunitario  261-04 che prevede comunque il rimborso del biglietto aereo al passeggero nel caso di volo cancellato anche in presenza di circostanze eccezionali. In sostanza, deve essere una libera scelta del consumatore scegliere tra voucher e rimborso del biglietto. Per questa vicenda è possibile che ricorrendo all’Autorità giudiziaria (solitamente Giudice di pace) quest’ultimo, rilevando il contrasto con la normativa europea sovranazionale, disapplichi l’art. 88 bis anzidetto aprendo la via al rimborso dei biglietti aerei.

Tra l’altro tale questione è stata sollevata dall’Anti Trust e dalla Commissione Europea con raccomandazione del 13 maggio 2020 bacchettando il governo Italiano sulla disarmonia tra normativa nazionale e normativa comunitaria.

Ma in tali casi non si anche diritto ad alcun risarcimento per il volo cancellato?

Come noto il regolamento comunitario poc’anzi citato prevede delle fasce di indennizzo da 250 sino a 600 euro nel caso di volo cancellato, ritardo del volo di almeno tre ore e overbooking.

Tale norma però non trova applicazione nel caso in cui uno dei tre disservizi sia stato causato da eventi eccezionali che sfuggono dal controllo della compagnia aerea. E’ evidente che una pandemia è un evento eccezionale e che la cancellazione dei voli è stata anche dovuta a delle restrizioni imposte in ogni singolo Stato con chiusura e restrizioni di molti aeroporti.

Per i tanti studenti invece che vivono all’estero ma intendono venire per motivi di studio in Italia in questo periodo di emergenza?

Dal 3 giugno in poi saranno aperte le frontiere italiane agli altri paesi europei e a  quelli appartenenti all’area Schengen con la possibilità quindi di venire in Italia senza alcuna autocertificazione, lo stesso dicasi per gli spostamenti da una Regione all’altra all’interno del nostro territorio. Per gli studenti italiani che intendono invece andare all’estero, sempre in Europa s’intende, occorre valutare caso per caso quei paesi che hanno previsto delle restrizioni, più o meno stringenti, per coloro che provengono dall’Italia.

Per coloro che vivono in un paese extra europeo (ad esempio Stati Uniti) possono venire in Italia solo in casi di assoluta urgenza previa autocertificazione e con obbligo di quarantena, a meno che non vi sia un allentamento delle restrizioni dettato dai dati epidemiologici.

Il Ministero degli Esteri, inoltre, ha messo a disposizione una serie di voli speciali per il rimpatrio degli italiani all’estero, quindi per chi vuole fare rientro deve prendere contatto con il Consolato o l’Ambasciata per tutte le informazioni necessarie.

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