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Unipa. Arriva la CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Gli studenti e le studentesse dell’Università degli Studi di Palermo, sono portatori di diritti e doveri senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie. A questo proposito è stata decretata la Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti.

Qui sotto potete trovarne il contenuto integrale

CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 – Principi e Tutele

L’Università è una comunità umana e scientifica, di ricerca e insegnamento. È suo compito contribuire all’innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero, e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

Le studentesse e gli studenti, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti e doveri senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti
universitarie.

Le studentesse e gli studenti, fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dai regolamenti e dalla normativa vigente:
a) hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.
b) hanno diritto ad una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.
c) hanno diritto ad accedere agli strumenti necessari per colmare eventuali lacune culturali, inerenti al percorso di studio.
d) hanno diritto a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni.
e) hanno il diritto di associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell’Università, manifestando le proprie opinioni pubblicamente, compatibilmente con la normativa vigente.
f) hanno diritto ad usufruire di spazi concessi dall’Università in uso temporaneo per lo svolgimento di iniziative culturali, sociali, ricreative e di rappresentanza accademica degli studenti e delle associazioni studentesche. Hanno altresì il diritto di usufruire di luoghi per lo studio, compatibilmente con le disponibilità dell’Ateneo.
g) hanno il dovere di promuovere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria,
la crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite e altresì il dovere di concorrere con il proprio comportamento all’effettiva integrazione nel tessuto universitario degli studenti e delle studentesse di nazionalità, cultura, orientamento
sessuale e di genere diversi dai propri.

Le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali – disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale – hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L’Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli
all’inclusione nella comunità universitaria anche attraverso l’istituzione di un ufficio per l’accoglienza ed il supporto necessario per specifici bisogni ed esigenze.

Le studentesse e gli studenti beneficiari, a qualunque titolo, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione per il diritto allo studio hanno il dovere di farne l’uso più responsabile nel perseguire
il proprio impegno di studio e formazione.

Art. 2 – Didattica

I corsi di laurea iniziano le attività entro il termine massimo stabilito dal Senato Accademico.
Dell’inizio dei corsi, dei programmi, dei docenti, degli orari viene data opportuna comunicazione, controllata ed aggiornata, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili e più efficaci, privilegiando modalità rapide tramite i canali digitali. Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad
informazioni precise ed aggiornate sugli orari delle lezioni; il rispetto degli orari, salvo eventi eccezionali, costituisce obbligo organizzativo del Corso di Studio e del singolo docente.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad una didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi. La didattica è svolta dal titolare dell’insegnamento e, ove previsto, dal personale universitario responsabile delle attività di laboratorio, secondo quanto
indicato nella Scheda di Trasparenza.

Le studentesse e gli studenti, nei termini stabiliti dagli ordinamenti didattici, con la preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica, possono inserire nel piano di studio materie opzionali e a scelta libera di loro interesse.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di frequentare corsi di recupero nel caso vengano riscontrate lacune nella loro preparazione, attraverso opportune valutazioni all’atto dell’iscrizione ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e a quelli a ciclo unico. Tali corsi possono svolgersi
anche con modalità telematiche. Le studentesse e gli studenti avranno assolto gli eventuali debiti nel caso in cui superino l’esame della disciplina risultata lacunosa o parte di esso (assolvimento OFA per le L, LMCU) o lo specifico test di recupero, fermo restando il rispetto delle propedeuticità
ove esistenti.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di organizzare attività formative, culturali e seminariali col supporto materiale e organizzativo dell’Università, nel rispetto della normativa vigente.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di usufruire di attività di orientamento e tutorato, secondo la normativa vigente. Hanno altresì il diritto, specie nel corso del primo anno, di essere seguiti nel loro percorso dai docenti del CdS ed in particolare dal Coordinatore o suoi Delegati.

Le studentesse e gli studenti con disabilità hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell’Ateneo, in orari di ricevimento comunicati a inizio anno, almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, ed in caso di necessità a prendere
appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari diversi. Tali orari devono essere pubblicati nel sito internet.

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni, le esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le altre attività curriculari dello stesso anno. Le lezioni ed i tirocini devono svolgersi preferibilmente nella fascia oraria 8.00-19:00. Le studentesse e gli studenti
hanno diritto ad una pausa pranzo di almeno un’ora. I Coordinatori di Corso di Studio vigilano sul rispetto di tale norma.

La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dall’Ateneo.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a strutture didattiche idonee che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e dei laboratori. In particolare, devono essere garantite aule con un numero sufficiente di posti a sedere, biblioteche e spazi studio convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti e accessibili. L’Ateneo deve attrezzare un numero sufficiente di aule informatiche e adeguata copertura WI-FI per garantire alle studentesse e agli studenti l’accesso alle reti telematiche.
SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di ottenere informazioni relative alla propria carriera tramite i servizi informatici di Ateneo ad accesso riservato (portale studenti).

Le studentesse e gli studenti che partecipano ad attività seminariali, convegni o progetti riconosciuti affini dal Consiglio di Corso di Laurea di appartenenza, hanno diritto di chiedere al Consiglio stesso il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici.

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di concordare l’argomento della tesi, per le LM e LM a ciclo unico, con il docente relatore.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a portare a compimento il lavoro per la prova finale con un impegno proporzionato al numero di CFU per essa previsti dall’ordinamento didattico del proprio corso di studi.

Il carico didattico dell’ultimo semestre del corso di studi magistrale è definito tenendo conto del tempo necessario per la stesura della tesi di laurea magistrale e dei termini di presentazione della stessa.

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare in maniera anonima, attraverso apposite schede di valutazione, tutti i corsi. La distribuzione di tali schede avviene all’interno di ogni periodo didattico. Le schede sono esaminate dalla Commissione Paritetica e dal Nucleo di Valutazione.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di accedere ai dati statistici, elaborati dai competenti uffici di Ateneo e relativi agli esiti dei percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente.

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto alla piena applicazione del Regolamento didattico di Ateneo e sono tenuti a rispettarne i contenuti e le finalità.

Le studentesse e gli studenti possono chiedere il cambio di cattedra o di canale, ove previsto lo sdoppiamento, nei casi comprovati di impossibilità a frequentare i rispettivi corsi.

Art. 3 – Modalità d’esame e valutazione

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d’esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. Hanno altresì diritto, su loro richiesta, a essere esaminati dal docente della materia che ha
tenuto le lezioni e che l’esame si svolga secondo le modalità didattiche previste dal corso.

Il titolare dell’insegnamento deve garantire la propria presenza nelle date di appello previste.

Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento, ogni studente ha diritto al numero di appelli previsti dal Calendario didattico di Ateneo, che stabilisce sessioni e distanza temporale fra gli appelli. Tali appelli devono essere posti ad intervalli di almeno 10 giorni.

È diritto delle studentesse e degli studenti poter sostenere tutti gli esami, per i quali abbiano acquisito la frequenza nelle date previste dal Calendario didattico, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall’ordinamento degli studi.

È dovere delle studentesse e degli studenti prenotarsi a ogni appello solo se effettivamente intenzionati a sostenere l’esame e se adeguatamente preparati, al fine di non arrecare disagi agli studenti stessi, ai docenti, nonché alla struttura. È dovere delle studentesse e degli studenti
cancellare la prenotazione nel caso in cui decidano di non presentarsi all’esame.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a sostenere, ove prevista, una prova in itinere per ogni materia. La partecipazione a queste, tuttavia, può non essere obbligatoria. Il risultato della prova in itinere non può, in ogni caso, precludere l’accesso all’esame.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto, prima dell’inizio del corso, a di conoscere tutte le informazioni relative alla prova d’esame e al materiale didattico. Il materiale aggiornato è reperibile, di norma, attraverso le biblioteche o i canali multimediali di Ateneo. La preparazione e
il superamento dell’esame non sono legati alla verifica dell’utilizzo, da parte dello studente, di uno specifico libro di testo. La prova d’esame ha per oggetto il programma del corso, opportunamente divulgato nella Scheda di Trasparenza.
Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera. L’esame in tal caso può essere annotato come “ritirato” soltanto per fini statistici. Lo studente ha comunque diritto ad
avere verbalizzata l’eventuale bocciatura, senza che questa possa influire negativamente sul voto di laurea.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all’esito della prova d’esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e conoscere le modalità di correzione.

La valutazione del profitto delle studentesse e degli studenti non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. In occasione degli esami di profitto, per l’identificazione degli studenti e la verbalizzazione dell’esito finale si applicano i regolamenti di Ateneo.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad iscriversi all’anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti e, ove previsto, di iscriversi all’anno successivo come studente part-time.

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di conoscere con largo anticipo il Calendario degli esami di profitto e delle sessioni di laurea, possibilmente a inizio di anno accademico.

Le date degli appelli di materie dello stesso anno, stesso semestre non possono sovrapporsi. La data di un appello può essere posticipata, ma non può essere in nessun caso anticipata.

È dovere delle studentesse e degli studenti sostenere l’esame nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze del docente e della specificità della sede universitaria.

Art. 4 – Tirocini e Stage

Le studentesse e gli studenti di cui all’art. 36 dello Statuto hanno diritto a effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socioeconomiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono prevedere orari compatibili con le esigenze degli studi e devono escludere i turni di notte. Nel caso di tirocinio le/gli studentesse/i non possono in ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della struttura ospitante. Il Coordinatore di corso di studi, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale norma.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutore individuato tra i docenti universitari indicato dalle competenti strutture didattiche e da un tutore
individuato dalla struttura ospitante.

Le studentesse e gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a:
a) copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;
b) svolgere il tirocinio di norma nei giorni feriali;
c) svolgere le attività di tirocinio, se possibile, in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;
d) svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell’ordinamento didattico del corso;
e) la/il tirocinante può richiedere di svolgere non più di 5 ore di tirocinio al giorno.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di tirocinio di almeno 5 giorni feriali prima dell’appello d’esame. Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidato al Consiglio del Corso di studi interessato.

Le studentesse e gli studenti hanno altresì diritto di usufruire di un numero di assenze inferiore o pari al 10% delle ore di presenza preventivate nel mese in base al progetto formativo. In caso di assenza superiore al 10% la/il tirocinante dovrà recuperare le ore di assenza eccedenti, in coda
alle ore di regolare svolgimento, compatibilmente con le esigenze della struttura ospitante.

Ove richiesto, la/il tirocinante ha il diritto di aver garantito dall’azienda ospitante un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico dai Corsi di Studio di appartenenza. I risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, possono essere resi pubblici presso le strutture dell’Ateneo.

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere del rispetto delle norme e delle regole previste per il tirocinio, nella piena cooperazione con la struttura ospitante. Hanno altresì il dovere di comportarsi nel pieno rispetto del proprio status di studente universitario e della reputazione dell’Università.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una valutazione del tirocinio, ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti e le competenze acquisite.

Art. 5 – Servizi alle studentesse e agli studenti

L’Università di norma garantisce che i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo e/o reperibili in formato online protetto. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica e intellettuale dei testi utilizzati e
di consentirne la regolare consultazione alle altre studentesse e studenti.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a un servizio di segreteria efficiente e puntuale, a un personale disponibile e competente che fornisca risposte e informazioni tempestive e capillari alle possibili richieste.

Tutti gli studenti hanno eguale diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni logistiche adeguate. È cura dell’Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d’esame, delle biblioteche, degli spazi
universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. L’Ateneo può prevedere prolungamenti degli orari dei servizi di biblioteca attraverso il ricorso a studenti universitari volontari, opportunamente formati, ai quali
corrispondere apposite agevolazioni o sussidi di studio.

È dovere delle studentesse e degli studenti utilizzare gli spazi e le attrezzature didattiche e di ricerca messi loro a disposizione dell’Ateneo con diligenza e attenzione, rispettandone la destinazione e la funzionalità e assumendo comportamenti virtuosi per il risparmio energetico e
la tutela dell’ambiente. È altresì dovere delle studentesse e degli studenti rispettare rigorosamente le norme comportamentali in materia di sicurezza e igiene, soprattutto con riferimento all’uso dei laboratori e delle attrezzature scientifiche. Le studentesse e gli studenti delle aree disciplinari interessate hanno diritto a una formazione adeguata in materia di sicurezza e una supervisione e controllo delle apparecchiature e delle attività di laboratorio da parte di tecnici e docenti responsabili delle attività didattiche e di ricerca.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di essere orientati rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro e alle opportunità accademiche offerte dall’Università quali master, corsi di perfezionamento, dottorato, ecc.

Art. 6 – Studentesse e studenti lavoratori e/o genitori

Le studentesse e gli studenti che attestino, con le certificazioni previste dalle norme vigenti, la loro condizione di lavoratori e/o genitori hanno diritto a concordare con il docente un programma misurato sulle loro esigenze e orari di ricevimento che tengano conto delle esigenze di entrambi.

Le studentesse e gli studenti lavoratori hanno diritto al riconoscimento delle attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, secondo i regolamenti della struttura didattica competente.
L’Università si impegna ad attivare il maggior numero di insegnamenti in modalità telematica sia sincrona che asincrona, utili anche alle studentesse e agli studenti lavoratori e/o genitori.

Art. 7 – Studenti stranieri

Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all’interno del Corso di Studi. L’Ateneo ne garantisce
l’integrazione nella comunità universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello
studente.

Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana. A tal fine possono seguire i corsi organizzati dalla Scuola di Italiano per stranieri (ItaStra).

Art. 8 – Diritto alla mobilità

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad avere opportunità di mobilità all’estero.

L’Ateneo si impegna a riconoscere i crediti che lo studente in mobilità ha maturato in altri Corsi di Studio o altri Atenei riconosciuti dallo Stato, salva motivazione circostanziata e comunque in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi. Gli studenti hanno diritto ad avere riconosciuti i crediti previsti dall’accordo didattico, se preventivamente firmato dal responsabile didattico di corso di studi e, per accettazione, dall’Università ospitante, secondo le modalità previste dallo specifico programma di scambio di riferimento.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a un’informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all’estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l’accesso alle borse di studio, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando. L’Università assiste lo studente nell’adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all’estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti. Le studentesse e gli studenti che chiedono di
partecipare a un qualsivoglia bando devono valutare con serietà i loro propositi, in ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti d’Ateneo e dai singoli bandi.

Art. 9 – Doveri di contribuzione economica

Fatte salve le esenzioni previste dalla legge tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico dell’Ateneo in base alle possibilità del loro nucleo familiare.
È preciso e inderogabile dovere dello studente fornire all’Ateneo dichiarazioni sui dati reddituali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita, con le modalità previste dall’Ateneo. Le studentesse e gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i
meccanismi di calcolo che definiscono l’importo delle tasse da versare. Hanno altresì diritto a conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata ed eventuali more o sovra-tasse da versare in caso di ritardo nel pagamento. Gli studenti hanno il dovere di rispettare i tempi e i termini del pagamento delle tasse universitarie, fate salve le deroghe previste.

Art. 10 – Inserimento professionale degli studenti

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad iniziative che agevolino l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la fruizione delle misure previste dalle leggi nazionali, regionali e locali volte a favorire la territorialità.

Art. 11 – Governo dell’Università e rappresentanza studentesca

Le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle tasse godono dell’elettorato attivo e passivo e hanno diritto alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali
da garantire la massima affluenza al voto. Ove possibile, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei diversi organi di Ateneo sono effettuate in un unico turno elettorale.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell’Ateneo, secondo le norme di legge e dello Statuto.

La rappresentanza studentesca eletta ha il diritto/dovere di partecipare ai lavori dei Consigli o Commissioni in cui sono stati è stata eletta o nominata. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, l’assenza viene giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi. In caso di concomitanza con esami il rappresentante può chiedere al presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell’appello, purché partecipi al consesso di appartenenza, e il presidente della commissione ha il dovere di valutare la richiesta.

La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all’interno di ogni Dipartimento e/o Scuola, ove istituite, compatibilmente con le disponibilità della struttura.

La rappresentanza studentesca ha diritto all’accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente.

Le rappresentanti e i rappresentanti della componente studentesca hanno diritto ad essere informati preventivamente su contenuti, orari e sede degli organi in cui sono stati eletti.

È dovere delle/i rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, nell’interesse esclusivo del diritto allo studio di tutta la comunità studentesca e dell’Università nel suo complesso.

È diritto e dovere della rappresentanza studentesca adempiere a tutti gli impegni istituzionali, senza che ciò possa influire sulla loro carriera e sulle attività curriculari. È altresì diritto delle/i rappresentanti della rappresentanza della componente studentesca potersi giustificare alle
lezioni, laboratori, tirocinio o altre attività curriculari in caso di coincidenza con impegni istituzionali.

Art. 12 – Dottorandi di ricerca e specializzandi

Le garanzie previste nella presente Carta si applicano anche alle studentesse e agli studenti di dottorato di ricerca e della formazione post-laurea in quanto compatibili.

Le studentesse e gli studenti dei Corsi di dottorato e dei Corsi di specializzazione hanno diritto a una propria rappresentanza presso i Dipartimenti nei quali svolgono la loro attività, presso il Collegio del Dottorato di appartenenza e presso il Senato Accademico dell’Ateneo.

Art. 13 – Disposizioni finali

La presente Carta viene inviata per via telematica a tutti gli studenti.

La tutela attiva della presente Carta è affidata al Rettore e/o a suo Delegato.

Le studentesse e gli studenti, individualmente o attraverso loro rappresentanti, hanno diritto di denunciare violazioni della presente carta agli organi competenti e al Rettore.

Le segnalazioni di presunta trasgressione delle suddette norme sono rivolte al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate e/o direttamente al Delegato del Rettore. Il personale dell’Ateneo è tenuto a collaborare con l’azione di tutela anche fornendo tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

Gli autori di segnalazioni false e in malafede sono sanzionabili con provvedimenti disciplinari.

La presente “Carta dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti” costituisce punto di riferimento per tutti i Corsi di Studio, che possono integrarla nel rispetto dei principi stabiliti dalla
Carta stessa, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Per leggere il Decreto, clicca QUI

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