La detrazione delle spese universitarie è un beneficio fiscale previsto per le spese universitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico. È importante tenere conto dei limiti di spesa stabiliti per le università private e dei costi specifici ammissibili alla detrazione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione delle spese universitarie per le università private è soggetta a specifici limiti stabiliti dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, mentre per le università pubbliche non ci sono limiti di spesa. Vediamo insieme nel dettaglio quali sono le informazioni in merito fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Detrazioni spese universitarie: come funzionano
L’art. 15 del DPR 917/86, TUIR, prevede una detrazione del 19% per le spese universitarie pagate dal contribuente, anche per i familiari a carico.
Le spese che sono detraibili includono corsi di istruzione universitari, corsi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari, corsi di dottorato di ricerca, Istituti tecnici superiori, nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni riguardo alla detrazione delle spese universitarie:
- Sono detraibili le tasse di immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, e altri costi specifici.
- Per i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione è ammessa solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR.
- Un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata.
- I corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono equiparati alle spese universitarie, mentre i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria.
- Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA DETRAZIONE DELLE SPESE UNIVERSITARIE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A QUESTO INDIRIZZO QUI
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