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Patrocinio gratuito per le vittime di violenza sessuale. SENTENZA STORICA

Con questa decisione si vuole offrire un sostegno ancora più concreto da chi ha subito violenze e incoraggiarle a denunciare. Anche le persone con un reddito superiore ai 10 mila euro hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei casi di violenza sessuale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021.

Si al patrocinio alle spese dello Stato per tutte le vittime di reati di violenza

si legge nella sentenza – rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento. Considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati”.

La Corte rileva quindi che “nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale.

Di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori.

Di qui – osservano i ‘giudici delle leggi’ – la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti”.

La norma dichiarata legittima dalla Consulta, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione il “diritto vivente”

Dispone infatti l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese da reati di violenza. –

Era stato il gip del tribunale di Tivoli nel 2019 a sollevare la questione, chiedendosi e poi chiedendo alla Corte se il patrocinio dello Stato per tutti i reati di violenza, stalking compreso.

Dovesse andare a qualunque donna vittima di violenza che ne avesse fatto richiesta oppure se il suo stato sociale e il suo reddito dovesse rappresentare un barriera per una possibile esclusione e per un conseguente diniego di questa copertura. 

Per approfondire scarica la sentenza integrale PDF

(1) art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»

(2) art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e convinventi)

art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

art. 609-bis (Violenza sessuale)

art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)

art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)

612-bis (Atti persecutori)

Ove commessi in danno di MINORI anche i reati previsti e puniti dai seguenti articoli del codice penale:

– art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

– art. 600-bis (Prostituzione minorile);

– art. 600-ter (Pornografia minorile);

– art. 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

– art. 601 (Tratta di persone);

– art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);

– art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne);

– art. 609-undecies (Adescamento di minorenne).


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