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Si può registrare una lezione universitaria? Ecco tutte le risposte

Si può registrare una lezione universitaria? Chi meglio di voi, cari studenti, sa che frequentare un corso è tanto utile quanto difficoltoso. Tuttavia, a volte, si è costretti a rinunciare a qualche lezione universitaria pur di rimanere a casa o in biblioteca a studiare e ripetere.

Ed è in quel caso che c’è sempre uno studente di turno che si immola per gli altri, registrando e sbobinando la lezione per ricavarne delle vere e proprie dispense.

Si può registrare una lezione universitaria?

Vi siete mai chiesti se tutto ciò è lecito? Anche in assenza dell’obbligo di frequenza di un corso, si può registrare una lezione universitaria se il professore non ha espresso il proprio consenso?

A tal proposito, ci sono tre piani da valutare quando si decide di registrare una lezione universitaria.

Il primo è quello penale, ossia l’eventuale commissione di un reato connesso alla altrui privacy.

Il secondo riguarda il diritto d’autore che il prof potrebbe vantare sulle proprie spiegazioni.

Il terzo è quello costituito da eventuali regolamenti interni all’università che potrebbero stabilire divieti e restrizioni all’uso dei cellulari all’interno delle aule.

Quanto è legale registrarla?

La prima questione da trattare riguarda il diritto penale e la lesione dell’altrui privacy. Il prof può vietarti di registrare la sua spiegazione adducendo come motivazione il rispetto della sua riservatezza? Assolutamente no.

A fornire questo chiarimento è stata, innanzitutto, la Cassazione secondo cui è sempre lecito registrare una conversazione intrattenuta con altre persone, anche se queste non ne sono al corrente e, quindi, non hanno fornito il proprio consenso.

L’unica accortezza di chi decide di registrare è di non allontanarsi dal luogo ove avviene la discussione, ingenerando negli altri la convinzione che il loro dialogo resti riservato.

Con riferimento poi alla registrazione delle lezioni universitarie, anche il Garante della Privacy ha fornito il medesimo parere.

Secondo l’Authority, infatti, lo studente può filmare il video o registrare l’audio di una spiegazione tenutasi all’università, o di un intero corso, purché lo faccia per lo studio personale e, in ogni caso, nel rispetto della dignità e dell’immagine del docente.

Questo segnica che:

  • non si possono usare i filmati o le registrazioni per scopo di lucro (ad esempio, realizzando delle mini guide video-audio da vendere agli altri colleghi di corso) o per scambiarle con quelle realizzate da altri studenti;
  • non si possono usare i filmati per prendere in giro il professore (magari con un doppiaggio che lo metta alla berlina), non si possono realizzare dei corsi online o dei video da diffondere su internet (ad esempio, su YouTube o Facebook) o su una chat WhatsApp, salvo vi sia il consenso delle persone riprese.

Registrare una lezione universitaria è lesione dei diritti d’autore?

Un discorso può essere oggetto di diritto d’autore; in tal caso, la riproduzione è riservata. È quanto potrebbe succedere, ad esempio, in una conferenza o un convegno, ma non in attività didattiche pubbliche come appunto i corsi universitari. Quindi, il professore non potrà rivendicare il copyright sulle proprie spiegazioni se queste non vengono pubblicate, trascritte in dispense e poi vendute.

Si tenga peraltro conto che il commercio di materiale didattico con realizzazione di un utile può integrare anche un illecito tributario se i proventi derivanti dall’attività non vengono dichiarati all’Agenzia delle Entrate.

L’università può vietare di portare registratori a lezione?

Con una nota del 15.03.2008, il ministero della Publica Istruzione ha stabilito il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione. Ciò al fine di evitare che l’uso improprio dei dispositivi possa costituire una distrazione per gli altri studenti e insegnanti (del resto, l’uso del cellulare è interdetto anche ai professori).

L’università potrebbe munirsi di un proprio regolamento interno che vieti o limiti l’uso del cellulare o degli altri dispositivi elettronici: si tratterà, però, di una infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti interni, ma che non integrerà mai una violazione di tipo penale.

fonte: La legge per tutti

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